domenica 5 agosto 2012

Il giudice non può modificare la clausola contrattuale vessatoria

La Corte UE è di recente intervenuta in materia di contratti conclusi tra consumatore e il professionista ed ha ribadito il principio secondo il quale il giudice nazionale, laddove riscontri l'esistenza di una clausola contrattuale vessatoria, deve limitarsi a dichiarare la nullità parziale del contratto, in applicazione della Direttiva 93/13/CEE prevista in materia di clausole vessatorie.

Il giudice non può, invece, sostituire la clausola nulla con altra convenzione contrattuale, in quanto gli è fatto divieto di sostituirsi alle parti, inserendo una condizione contrattuale che possa aiutare una delle parti.

In altri termini, la Corte UE ha stabilito il divieto per il giudice di integrare in via equitativa il contratto dichiarato parzialmente nullo.

Come al solito, il giudice deve limitarsi a "leggere" il contratto stipulato tra consumatore e professionista e, accertata l'esistenza di condizioni di invalidità di parte dell'accordo, dichiararne la nullità parziale o totale.


 Corte Ue Clausola vessatoria

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