La prassi di proporre offerte commerciali mediante numeri di telefono comuni non sembra arrestarsi ed anzi aumentano le segnalazioni provenienti da consumatori che hanno ricevuto messaggi o telefonate da numeri di telefono comuni.
In particolare, dopo i famosi 3472002882 e 3472002599, un nuovo numero di telefono viene utilizzato da una importante compagnia telefonica per proporre contratti di telefonia fissa e mobile.
Stiamo parlando del numero 3424150015, utenza con la quale Vodafone Italia invia messaggi sms ai possessori di un cellulare con il fine di proporre un cambio di tariffa o di condizioni contrattuali.
Anche questa volta, il consumatore viene importunato da un numero comune e privo di alcun riferimento alla compagnia telefonica.
Vi consigliamo, nel caso in cui vi sia avanzata una proposta contrattuale tramite tale recapito telefonico, di valutare attentamente le condizioni contrattuali e farvele inviare a casa o via mail: potete anche valutare questa soluzione pratica (clicca qui).
Ricordate, inoltre, che potete sempre esercitare il diritto di recesso dal contratto concluso via sms, entro 10 giorni dalla conclusione così come previsto ex art. 64 del Codice del Consumo.
La compagnia telefonica non può limitare il vostro diritto di recesso, ad esempio imponendovi il pagamento di una penale o limitando il periodo di ripensamento.
In merito alle offerte commerciali proposte via telefono od internet, il Garante della privacy ha di recente introdotto nuove linee guida che devono essere seguite dagli operatori commerciali nei confronti dei consumatori, chiarendo che "
Offerte commerciali e spam
In merito alle offerte commerciali proposte via telefono od internet, il Garante della privacy ha di recente introdotto nuove linee guida che devono essere seguite dagli operatori commerciali nei confronti dei consumatori, chiarendo che "
Offerte commerciali e spam
•
Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter
inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi
automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario
aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in).
Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per
iscritto.
•
Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi
commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare
che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i
potenziali clienti effettuino spam.
•
Consenso per l'uso dei dati presenti su Internet e social network. E'
necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi
promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio
pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e
Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto
che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere
liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per
altre attività di marketing "virale" o "mirato".
•
"Passaparola" senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare
e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto
"passaparola")." (vedi).
Il Garante privacy è intervenuto di recente per affrontare l'argomento. Ha obbligato le compagnie telefoniche a comunicare ai propri clienti eventuali violazioni del proprio data base. Il forte incremento delle telefonate marketing pare, infatti, giustificato da violazioni degli archivi informatici delle società telefoniche, con successiva vendita dei dati personali degli utenti a soggetti terzi che svolgono attività di marketing telefonico.
RispondiEliminavedi http://www.consumatoreinformato.blogspot.it/2013/04/garante-privacy-la-compagnia-telefonica.html