venerdì 22 febbraio 2013

Altro esempio di marketing telefonico: con 3424150015 l'offerta arriva via sms

La prassi di proporre offerte commerciali mediante numeri di telefono comuni non sembra arrestarsi ed anzi aumentano le segnalazioni provenienti da consumatori che hanno ricevuto messaggi o telefonate da numeri di telefono comuni.

In particolare, dopo i famosi 3472002882 e 3472002599, un nuovo numero di telefono viene utilizzato da una importante compagnia telefonica per proporre contratti di telefonia fissa e mobile.

Stiamo parlando del numero 3424150015, utenza con la quale Vodafone Italia invia messaggi sms ai possessori di un cellulare con il fine di proporre un cambio di tariffa o di condizioni contrattuali.

Anche questa volta, il consumatore viene importunato da un numero comune e privo di alcun riferimento alla compagnia telefonica.

Vi consigliamo, nel caso in cui vi sia avanzata una proposta contrattuale tramite tale recapito telefonico, di valutare attentamente le condizioni contrattuali e farvele inviare a casa o via mail: potete anche valutare questa soluzione pratica (clicca qui).

Ricordate, inoltre, che potete sempre esercitare il diritto di recesso dal contratto concluso via sms, entro 10 giorni dalla conclusione così come previsto ex art. 64 del Codice del Consumo.

La compagnia telefonica non può limitare il vostro diritto di recesso, ad esempio imponendovi il pagamento di una penale o limitando il periodo di ripensamento. 
In merito alle offerte commerciali proposte via telefono od internet, il Garante della privacy ha di recente introdotto nuove linee guida che devono essere seguite dagli operatori commerciali nei confronti dei consumatori, chiarendo che "
Offerte commerciali e spam
• Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.
• Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.
• Consenso per l'uso dei dati presenti su Internet e social network. E' necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing "virale" o "mirato".
• "Passaparola" senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto "passaparola")." (vedi). 

1 commento:

  1. Il Garante privacy è intervenuto di recente per affrontare l'argomento. Ha obbligato le compagnie telefoniche a comunicare ai propri clienti eventuali violazioni del proprio data base. Il forte incremento delle telefonate marketing pare, infatti, giustificato da violazioni degli archivi informatici delle società telefoniche, con successiva vendita dei dati personali degli utenti a soggetti terzi che svolgono attività di marketing telefonico.
    vedi http://www.consumatoreinformato.blogspot.it/2013/04/garante-privacy-la-compagnia-telefonica.html

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