domenica 24 marzo 2013

La Corte Costituzionale chiarisce quando la notifica della cartella esattoriale si perfeziona con il mero deposito presso la casa comunale

La sentenza di questo weekend è particolarmente importante perché affronta una recente pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha limitato la possibilità per l'Agenzia delle Entrate e per Equitalia di perfezionare la notifica degli atti impositivi con il mero deposito presso la casa comunale.

In generale, accadeva che Equitalia notificava la cartella di pagamento al contribuente e, non avendolo trovato presso la propria abitazione, si limitava a depositare l'atto presso la casa comunale.

Decorso il periodo di permanenza senza che il destinatario si recasse a ritirare l'atto, la notifica veniva considerata perfezionata.

La Corte Costituzionale ha, con la recente sentenza n. 258/2012, riconosciuto la parziale illegittimità costituzionale di questa modalità di notifica della cartella di pagamento, la quale si fondava sull'art. 26, comma 4 del DPR 600/1973.

Il Giudice delle Leggi ha osservato che nel caso di irreperibilità relativa del contribuente, ossia se questi sia temporaneamente assente dalla propria residenza, l'Ufficio non può considerare perfezionata la notifica limitandosi a depositare l'atto (la cartella di pagamento) presso la casa comunale.

La sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia devono comunque dare comunicazione al contribuente dell'avviso che l'atto tributario è stato depositato presso la casa comunale. 
Corte Costituzionale sentenza n. 258/2012

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