La sentenza di questo weekend affronta un argomento molto attuale, ovvero il limite alla diffusione via internet di eventi sportivi da parte di un soggetto che non ha acquistato il diritto alla trasmissione.
La Corte di Giustizia Europea interviene in una controversia sorta tra alcune emittenti nazionali inglesi, titolari del diritto alla diffusione di eventi sportivi e una emittente, TV Catchup Ltd, che era solita trasmettere in differita la competizione sportiva pur non detenendo alcun diritto.
La trasmissione dell'evento avveniva in streaming ed era limitata a competizioni sportive che riguardavano più importanti squadre della Premier League.
I titolari del diritto alla diffusione del programma hanno deciso di agire in giudizio per chiedere che la società TV Catchup non trasmetta più alcun evento sportivo, anche se in streaming e in diffusione differita.
La Corte ha accolto la richiesta delle emittenti, osservando che ogni trasmissione, in diretta o differita, da parte di un soggetto che non detiene alcun diritto, deve essere autorizzata dall'emittente che ha acquisito i diritti territoriali.
Non assume alcun rilievo che la trasmissione dell'evento non coinvolga solo il territorio ove l'emittente ha acquistato il diritto alla diffusione, e quindi anche se l'evento viene proposto in streaming via internet, colui che diffonde l'evento deve ottenere l'autorizzazione alla diffusione.
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