domenica 21 luglio 2013

Tribunale di Alessandria–TIA è un tributo e non va addebitata l’IVA al contribuente

La sentenza di questa settimana ci permette di tornare a trattare un argomento già affrontato in questo blog, ossia il diritto da parte dei consumatori ad ottenere il rimborso dell'IVA pagata sulla Tariffa di Igiene Ambientale.

E' noto che il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti viene erogato dagli enti locali attraverso società create ad hoc, che addebitano i costi ai residenti della zona.

Usualmente la tariffa è suddivisa in due parti:
a.- una quota fissa versata da tutti i contribuenti finalizzata a coprire i costi di esercizio;

b.- una quota variabile collegata ai rifiuti prodotti dall'utente.

La quota variabile viene calcolata tenendo in considerazione alcuni parametri di riferimento, come, ad esempio, i componenti del nucleo familiare, dimensioni dell’immobile di proprietà, zona di riferimento etc.

E' accaduto che su tale tariffa sia stata applicata l'IVA, considerando il versamento da parte del contribuente come un corrispettivo versato per il servizio ricevuto dall'ente locale.

La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno chiarito, da tempo, che la TIA è un tributo e che su di esso non può essere calcolata l'IVA, pena la violazione del principio di “divieto di doppia tassazione”.

Tale conclusione è stata raggiunta anche dal Tribunale di Alessandria, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ove il giudice ha condannato una società di raccolta e smaltimento rifiuti a rimborsare ad una impresa locale dell'IVA illegittimamente trattenuta negli anni.

Il Tribunale di Alessandria, seguendo altre sentenze pronunciate dai giudici italiani, ha evidenziato che la “la tariffa in questione costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 e che, dunque, conservi la qualifica di tributo prima di questa” (Tribunale di Alessandria – sentenza n. 1964/2012).

Negata la natura non tributaria della TIA, il giudice ha ordinato la restituzione dell'IVA in favore della società che aveva agito in giudizio, per i motivi che potete leggere di seguito.

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