sabato 12 ottobre 2013

Da Trentino inBlu al blog: “Codice C/MOR”

1. Turismo energetico
Questa settimana siamo tornati a parlare di problemi collegati all'omesso pagamento della bolletta dell'energia elettrica, concentrando la nostra attenzione sul fenomeno del cosiddetto “turismo energetico”.

Trattasi del fenomeno con il quale un utente avvia un contratto per la fornitura di energia elettrica con una società e, dopo aver accumulato varie bollette insolute, cambia il fornitore di energia elettrica.In termini più semplici, l'utente salta da una compagnia all'altra, lasciandosi dietro posizioni debitorie nei confronti delle varie società.

2. L'intervento dell'Autorità garante: C/MOR
Per bloccare tale fenomeno, nel 2012 l'Autorità garante per l'energia e il gas aveva introdotto il “C/MOR” (Corrispettivo di Morosità), ossia un sistema indennitario in favore degli operatori del gas e dell'energia, finalizzato a ridurre i rischi e le perdite derivanti dal “turismo energetico”.L'Autorità aveva istituito la “Cassa conguaglio del servizio elettrico”: la cassa era un luogo ove venivano parzialmente indennizzate le società che subivano lo “turismo energetico”, limitando il danno.

Ogni società che subiva gli effetti del cliente moroso, poteva rivolgersi alla Cassa ed ottenere il rimborso di parte del proprio credito.Da dove provengono i fondi per l'indennizzo? le bollette pagate dai consumatori virtuosi!

Quale parte del credito insoluto accumulato dal fornitore veniva coperta dalla Cassa conguagli? Usualmente il sistema prevedeva una copertura del 60% del credito insoluto accumulato dalla società.

E la parte restante? Quando l'utente passava da un fornitore all'altro, la nuova società erogatrice del servizio era tenuta a richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente fornitore (la somma richiesta poteva andare dall'intero importo fino al 40% del debito).

Come veniva indicata la somma dovuta al vecchio fornitore? Nella vecchia bolletta il debito pregresso con il vecchio fornitore veniva identificato con una specifica voce: C-MOR accompagnato da questa indicazione “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it”. 

Nell'ipotesi di mancato pagamento della C-MOR, il nuovo fornitore poteva interrompere la fornitura di energia, anche nel caso in cui il cliente avesse regolarmente pagato i propri consumi con la nuova società.

3. Il TAR della Lombardia blocca tutto 
Il sistema indennitario, creato per tutelare le società fornitrici di energia elettrica, non è passato inosservato ed è stato oggetto di contestazione da parte delle stesse imprese, poco propense a svolgere il ruolo di “agente per la riscossione” dei crediti altrui.Una di queste, Edison, ha deciso di impugnare la delibera dell'Autorità garante energia e gas, contestando il sistema previsto dalla Authority. Il ricorso presentato dalla società è stato accolto dal TAR della Lombardia, il quale, con sentenza n. 683/2013, ha disposto che “Deve essere annullato il provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha introdotto il cosiddetto sistema indennitario, misura di contrasto al fenomeno del “turismo energetico” – vale a dire il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore (c.d. “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito – introducendo obblighi ad hoc in capo al nuovo fornitore l’obbligo di richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente fornitore, con una voce in bolletta denominata C-Mor, dovendosi osservare che non si tratta di un intervento legittimato dalla necessità di ristabilire un contraddittorio paritario mediante atti sostitutivi di un’attività negoziale privata inesistente bensì di una disciplina posta tutta dal lato dell’offerta di servizi: esistono dunque convincenti ragioni per rigettare una linea interpretativa che ritenga di poter trasformare senza limiti l’enunciazione di scopi in poteri nuovi e innominati dell’autorità di regolazione incidenti sull’autonomia contrattuale.” (vedi)

A parere dei giudici del TAR, quindi, l'Autorità garante, con la direttiva con cui ha introdotto il sistema indennitario fondato su C/MOR, aveva oltrepassato i poteri previsti per legge. 

Con questa sentenza, il TAR ha cancellato la voce C/MOR dalle bollette, vietando al nuovo fornitore l’obbligo di chiedere al proprio cliente il pagamento di importi dovuti dal precedente gestore.

Cosa succede ora? Il sistema è stato sospeso dall'intervento del TAR, e quindi la società fornitrice del servizio di energia elettrica non può inserire in bolletta “C/MOR” e raccogliere le somme spettanti al vecchio fornitore.Nella bolletta, quindi, non dovete trovare “C/MOR”, e, nel caso in cui sia inserito, non dovete pagare la somma pretesa, in quanto non dovuta (Ascolta la trasmissione).

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...