domenica 13 ottobre 2013

Il TAR Lombardia “blocca” il sistema C/MOR

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza n. 683/2013, con la quale il TAR Lombardia ha bloccato il sistema di recupero delle somme non versate ai fornitori di energia dai clienti morosi, ossia il cosiddetto C/MOR. 

L’argomento è stato trattato nel nostro incontro radiofonico di venerdì 11 ottobre 2013, ove abbiamo delineato l’intera vicenda (vedi). 

La delibera dell’Autorità garante energia aveva creato un sistema indennitario finalizzato a tutelare le società fornitrici di energia elettrica, con il quale il cliente che passava da una compagnia all’altra veniva costretto a pagare i debiti rimasti insoluti. Il nuovo fornitore, in altri termini, doveva riscuotere gli importi non pagati dal cliente con il fornitore precedente, indentificandoli nel C/MOR (Corrispettivo di Morosità). 

Il TAR della Lombardia ha annullato il Provvedimento dell’Autorità Garante, affermando che “Deve essere annullato il provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha introdotto il cosiddetto sistema indennitario, misura di contrasto al fenomeno del “turismo energetico” – vale a dire il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore (c.d. “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito – introducendo obblighi ad hoc in capo al nuovo fornitore l’obbligo di richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente fornitore, con una voce in bolletta denominata C-Mor, dovendosi osservare che non si tratta di un intervento legittimato dalla necessità di ristabilire un contraddittorio paritario mediante atti sostitutivi di un’attività negoziale privata inesistente bensì di una disciplina posta tutta dal lato dell’offerta di servizi: esistono dunque convincenti ragioni per rigettare una linea interpretativa che ritenga di poter trasformare senza limiti l’enunciazione di scopi in poteri nuovi e innominati dell’autorità di regolazione incidenti sull’autonomia contrattuale.”. 

Di seguito la pronuncia n. 683/2013 del TAR.

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