domenica 16 febbraio 2014

Condominio: emissioni dannose risarcibili solo se superiori al limite di tollerabilità

Il condominio non può impedire l'apertura di un esercizio commerciale, ad esempio un bar, adducendo quale motivo i danni derivanti dalle emissioni di rumori provenienti dal locale pubblico.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione II Civile, con sentenza n. 22892 dello scorso otto ottobre 2013 ha affrontato l'argomento emissioni ex art. 844 c.c., stabilendo la illegittimità del regolamento condominiale, o del provvedimento assembleare, con cui viene vietata la destinazione d'uso a locale pubblico commerciale di parte dello stabile, con il fine di tutelare la quiete e la tranquillità dei condomini.

Nel caso di specie, un condominio aveva adottato una delibera assembleare con il quale veniva considerata illegittima l'apertura di un bar da parte di uno dei condomini, in quanto le emissioni provenienti dall'esercizio pubblico avevano cagionato danni ad altri condomini. L'assemblea chiedeva, con medesimo provvedimento, la chiusura del locale.

Tale provvedimento, però, non era stato approvato da tutti i condomini ed in particolare colui che in seguito aveva avviato l'attività di ristorazione.

La Cassazione, chiamata a risolvere il caso, ha premesso che condominio può, con deliberazione assembleare, prevedere la limitazione del diritto del condomino, ed in particolare impedirgli di avviare una attività commerciale "rumorosa".

Tale restrizione, però, deve essere approvata da tutti i condomini, ossia deve esservi un consenso unanime, e nel caso di specie il provvedimento era stato approvato solo da una parte dei condomini.

La carenza di tale requisito non rende vincolante il provvedimento nei confronti del singolo condomino.

Per contro, però, il condomino (o il condominio) che si ritenga danneggiato dalle emissioni provenienti dal locale pubblico, può agire per chiedere il risarcimento del danno, ma solo se rumori o fumi siano superiori al limite di tollerabilità ex art. 844 c.c..

Qui la sentenza. 

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