
Tra le spese straordinarie meritano particolare attenzione quelle
che riguardano la ricostruzione dell’edificio e le riparazioni straordinarie di
notevole entità.
Sono
opere di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare e integrare i servizi igienico sanitari tecnologici.
Costituiscono
quindi opere di manutenzione straordinaria quelle che sono determinate dalla
necessità che la cosa comune conservi la normale efficienza così da assolvere
la funzione a cui è destinata.
Spesso
la manutenzione straordinaria è collegata anche a fattori eccezionali conseguenti
ad eventi improvvisi, imprevedibili, accidentali o a cause di forza maggiore.
Anche in questo caso non è sempre
facile la loro individuazione, e nei casi dubbi può essere sempre demandato al
giudice valutare quanto si sia in presenza di una spesa straordinaria di
notevole entità, o quando si sia invece in presenza di un innovazione vera e
propria.
La manutenzione si caratterizza per
la natura intrinseca dell’intervento finalizzato al ripristino della cosa
comune, mentre le innovazioni non sono necessarie e sono volte invece al
miglioramento o all’utilizzo più comodo o maggiormente redditizio delle cose
comuni.
Ai
fini della approvazione delle spese straordinarie di notevole entità, è
importante vedere quanto ci dice il codice, in particolare al quarto comma
dell’articolo 1136 c.c., secondo il quale le
delibere assembleari che approvano tali spese devono essere sempre adottate
con una maggioranza qualificata, cioè con
un numero di voti validi che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell’edificio.
Ciò deve avvenire sia in prima che in
seconda convocazione.
Qualora
l’opera fosse straordinaria ma non di notevole entità, nella prima convocazione
è necessaria la presenza di almeno 500 millesimi il voto favorevole della metà
+1 degli intervenuti, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza
di 334 millesimi e il voto favorevole della metà +1 degli intervenuti
Possiamo considerare opere
straordinarie di notevole entità:
Interventi per migliorare la
sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti.
Opere di interventi per eliminare le
barriere architettoniche purché tali interventi non alterino il decoro
architettonico dell’edificio e non rendano inservibili alcuni parti all’uso o al
godimento anche di un solo condomino.
Opere e interventi per il
contenimento del consumo energetico degli edifici.
La realizzazione di parcheggi
condominiali destinati a servizio dell’unità immobiliari dell’edificio.
Opere per produrre energia mediante
l’utilizzo di impianti di cogenerazione fonti eoliche solari o comunque
rinnovabili.
Opere necessarie per la ricostruzione
dell’edificio in seguito perimento inferiore ai tre quarti.
Nel caso in cui il perimento fosse
totale o superiore al valore di tre quarti è necessaria sempre in sia in prima
che in seconda convocazione la presenza di 1000 millesimi il voto totale dei condomini.
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