Può l’assemblea deliberare che la canna fumaria sia posizionata sulla facciata dello stabile, nelle vicinanze dell’alloggio di uno dei condomini? Secondo il Tribunale di Trento, con la sentenza che vi proponiamo questa domenica, l’organo collegiale può decidere di far passare la canna fumaria sul muro comune perimetrale del condominio, senza che il singolo condomino possa sollevare alcuna obiezione.
Nel caso affrontato dal giudice trentino, un condomino aveva proposto opposizione alla delibera assembleare con la quale il condominio aveva autorizzato l’installazione di canne fumarie sulla parete esterna comune del fabbricato, ed adiacente al suo alloggio.
Il giudice ha evidenziato, con la sentenza che trovate di seguito, che tale opera non costituisce una innovazione ex art. 1120 c.c., per la quale è necessario il consenso unanime dell’assemblea, ma solo una opera volta a migliorare lo stato dello stato comune “una canna fumaria sul muro perimetrale condominiale non costituisce innovazione ex art.1120 c.c., bensì una modifica lecita finalizzata all'uso migliore e più intenso, previsto dall'art. 1102 c.c., conforme alla destinazione del muro perimetrale che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue spese, se non impedisce agli altri condomini di farne un pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne altera il decoro architettonico.”.
Il giudice ha evidenziato, con la sentenza che trovate di seguito, che tale opera non costituisce una innovazione ex art. 1120 c.c., per la quale è necessario il consenso unanime dell’assemblea, ma solo una opera volta a migliorare lo stato dello stato comune “una canna fumaria sul muro perimetrale condominiale non costituisce innovazione ex art.1120 c.c., bensì una modifica lecita finalizzata all'uso migliore e più intenso, previsto dall'art. 1102 c.c., conforme alla destinazione del muro perimetrale che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue spese, se non impedisce agli altri condomini di farne un pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne altera il decoro architettonico.”.
La sentenza, dando pienamente ragione al condominio e rigettando la richiesta del ricorrente, ha correttamente ritenuto legittima l’opera posta in essere dal singolo condominio, laddove non risulti dannosa per gli altri proprietari.
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