Le nuove norme in materia di condominio non trovano sempre applicazione, e quindi può ben accadere che il voto richiesto all'assemblea non sia quello previsto dalla nuova legge 11 dicembre 2012 n. 220.
In questo senso si è espresso di recente il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28 agosto 2013, in una controversia avente ad oggetto l'installazione di un nuovo ascensore condominiale.
Nella concreta fattispecie, l'assemblea condominiale aveva approvato, a maggioranza, che i costi per la realizzazione del nuovo ascensore dovessero essere ripartiti tra i condomini seguendo il criterio di cui all'art. 1124 c.c., ossia metà del costo doveva essere suddiviso in ragione delle singole unità immobiliari; la restate metà dei costi doveva essere posta a carico dei singoli condomini in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Un condomino decide di impugnare la delibera assembleare chiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento, l'annullamento della stessa in quanto contraria alla legge.
Il Tribunale di Torino, operando un primo controllo di natura cautelare, ha rilevato che il criterio utilizzato dall'assemblea per la ripartizione delle spese è contrario al principio di cui all'art. 1123 c.c., il quale dispone che la suddivisione dei costi per le innovazioni deve avvenire in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno dei condomini.
In altri termini, il criterio di ripartizione ex 1124 c.c. opera una deroga al principio previsto all'art. 1123 c.c., la quale non può essere applicata nel caso in cui oggetto del voto sia la predisposizione di un nuovo ascensore, trattandosi di innovazione.
Tale limite, come chiarisce il giudice, è legato alla finalità della norma, in quanto "l'art. 1124 c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, non anche all'installazione ex novo di un nuovo ascensore".
L'ordinanza che potete leggere di seguito ha il merito di operare una distinzione dell'ambito di applicazione delle norme, anche alla luce della riforma introdotta di recente in materia, escludendo l'applicazione del criterio di voto previsto all'art. 1124 c.c. nel caso di nuova opera costruita nel condominio.
In questo senso si è espresso di recente il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28 agosto 2013, in una controversia avente ad oggetto l'installazione di un nuovo ascensore condominiale.
Nella concreta fattispecie, l'assemblea condominiale aveva approvato, a maggioranza, che i costi per la realizzazione del nuovo ascensore dovessero essere ripartiti tra i condomini seguendo il criterio di cui all'art. 1124 c.c., ossia metà del costo doveva essere suddiviso in ragione delle singole unità immobiliari; la restate metà dei costi doveva essere posta a carico dei singoli condomini in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Un condomino decide di impugnare la delibera assembleare chiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento, l'annullamento della stessa in quanto contraria alla legge.
Il Tribunale di Torino, operando un primo controllo di natura cautelare, ha rilevato che il criterio utilizzato dall'assemblea per la ripartizione delle spese è contrario al principio di cui all'art. 1123 c.c., il quale dispone che la suddivisione dei costi per le innovazioni deve avvenire in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno dei condomini.
In altri termini, il criterio di ripartizione ex 1124 c.c. opera una deroga al principio previsto all'art. 1123 c.c., la quale non può essere applicata nel caso in cui oggetto del voto sia la predisposizione di un nuovo ascensore, trattandosi di innovazione.
Tale limite, come chiarisce il giudice, è legato alla finalità della norma, in quanto "l'art. 1124 c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, non anche all'installazione ex novo di un nuovo ascensore".
L'ordinanza che potete leggere di seguito ha il merito di operare una distinzione dell'ambito di applicazione delle norme, anche alla luce della riforma introdotta di recente in materia, escludendo l'applicazione del criterio di voto previsto all'art. 1124 c.c. nel caso di nuova opera costruita nel condominio.

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