
“I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136 (cioè devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e da almeno due terzi del valore dell’edificio), possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento l’accordo delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 (sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio), possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore hanno ad oggetto:
- Le opere degli interventi volti a migliorare la sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti;
- Le opere gli interventi previsti per eliminare le barriere tettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione dell’energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio di terzi che conseguono titolo oneroso un diritto reale personale di godimento del lastrico solare o di altre donne superfici comune;
- L’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informatico, anche da satelliti o via cavo, e relativi collegamenti sino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune ed impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possono arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e che ne alterano il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.”
Il presente articolo disciplina quindi due tipi di innovazione, una generale (prevista primo comma), le innovazioni di particolare interesse sociale (previste dal secondo comma). Quindi secondo la regola generale l’assemblea può decidere riguardo alle innovazioni dirette al miglioramento, all'uso più comodo al maggior rendimento delle parti comune con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio.
Come già detto anche materia di ristrutturazione, non esiste un elenco tassativo delle innovazioni.
Sono considerate ormai pacificamente tali:
- L’istallazione di un ascensore in un edificio che ne sia il processo sprovvisto
- Lo stacco di tutti i condomini dell’impianto di riscaldamento centralizzato con sostituzione di impianti autonomi e istallazione di una nuova canna fumaria a cui tutti i condomini sono tenuti allacciare il proprio impianto
- Sostituzione del portone d’ingresso con un portone maggiore
- Sostituzione di eventuali reti divisorie della proprietà con costruzioni in muro o cemento
- Creazione di nuovi servizi condominiali
L’importante perché si abbia innovazione, lo ripetiamo, è che si sia introdotto nell’edificio un qualcosa di nuovo, un servizio che precedentemente non c’era, o comunque vi sia stato un intervento diretto al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior rendimento, delle cose comuni.
Tali interventi tuttavia non devono pregiudicare il godimento della cosa comune di nessun condominio, fosse anche di uno soltanto.
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