Una delle tematiche più dibattute nelle assemblee condominiali riguarda l'ascensore e il livello di rumorosità che può, in alcune circostanze, risultare superiore ai limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge (art. 844 c.c.).
L'argomento è stato oggetto di trattazione nel nostro incontro radiofonico dello scorso venerdì, ove abbiamo affrontato alcuni aspetti che caratterizzano l'ascensore nel condominio, modalità e limiti di utilizzo.
La sentenza che potete leggere di seguito chiarisce che ai fini dell'accertamento della "intollerabilità" delle immissioni di rumori provenienti dall'ascensore, il giudice può applicare i criteri stabiliti dal D.P.C.M. dell'1 marzo 1991, il quale stabilisce le modalità di determinazione dei limiti di esposizione al rumore (dell'ascensore) al quale possono essere sottoposti i singoli condomini.
Tali criteri, utilizzati in ambito pubblicistico per la tutela dell'ambiente, possono essere utilizzati dal giudice, il quale però non è vincolato, trattandosi di parametri pubblicistici e che quindi non trovano applicazione ex lege nei rapporti tra privati.
Nel caso in cui il giudice ritenga di applicare tali parametri per stabilire se il rumore dell'ascensore è "intollerabile" ai sensi dell'art. 844 c.c., egli è tenuto a motivare in modo adeguato la propria decisione.
Ascensore condominiale - rumore - limiti
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