
In generali sono comproprietari dell’ascensore tutti i condomini, ad esclusione di coloro che non possono servirsi dell’impianto perché le loro unità non sono tecnicamente e concretamente collegate all'utilizzo dell’ascensore. Si reputano beni comuni anche i locali tecnici e gli spazi occupati dall'ascensore. L’utilizzo dell’ascensore è disciplinato dal regolamento condominiale.
Una importante distinzione si pone per gli impianti costruiti dopo la data del 25 giugno 1999.
Per questi impianti i nuovi ascensori devono:
- Portare apposita marcatura CE, da apporre visibilmente all’interno della gabina. Ogni impianto deve essere dotato di libretto e di targa identificativa riportante il numero dell’impianto.
- La targa all’interno della gabina deve indicare il soggetto che effettua la manutenzione, il nome dell’istallatore, il numero di matricola, la portata in peso e il numero delle persone.
Nella sua posa in opera deve:
- Scorrere all’interno dei vani preposti solo alla loro corsa, sgombri dal passaggio di altre tubazioni o condotte.
- Tutti gli impianti prima di entrare in funzione devono essere soggetti a controllo finale o garanzia di qualità.
Per tutti gli ascensori devono comunque essere previsti dall’amministratore o dal proprietario una serie di verifiche periodiche, affidando il tutto ad una ditta specializzata munita di certificato di abilitazione.
Tali verifiche devono comprendere:
Almeno una volta ogni sei mesi:
- Verificare minutamente le funi, catene e loro attacchi.
- Verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra.
- Annotare i risultati delle verifiche sul libretto.
Al bisogno è inoltre utile prevedere:
- Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici in particolare delle porte, dei piani e delle serrature.
- Verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene.
- Provvedere alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti.
Spese
Per quanto riguarda le spese queste devono essere poste a carico di tutti i condomini serviti dall’impianto. La recente riforma del condominio ha incluso l’ascensore nell’art. 1124, prevedendo per esso la ripartizione delle spese secondo i criteri applicati per le scale ed in particolare:
a. Le spese di uso e gestione (energia, controlli periodici, ecc) e spese di manutenzione ordinaria: sono a carico di tutti i condomini (con esclusione dei condomini di piano terra che non usano l’ascensore). La ripartizione viene calcolata per il 50 % in ragione dei millesimi di proprietà e il 50 % in ragione dell’altezza di ciascun piano dal suolo.
b. Le spese di manutenzione straordinaria sono divise tra tutti i condomini il 50% nella misura dei millesimi di proprietà e il 50 % in proporzione dell’altezza di ciascun piano dal suolo.
In caso di nuova installazione di un nuovo ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto, le spese sono a carico dei condomini che vogliono l’impianto secondo criteri che possono essere:
- Criterio proporzionalità in ragione delle tabelle millesimali generali.
- Criterio ex art. 1124 c.c. (50% in proporzione dei millesimi e 50% in proporzione all’altezza di piano).
- Criterio ex art. 1102 in materia di comunione (spesa complessiva divisa in parte uguali).
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