Nelle ultime settimane vi abbiamo proposto diverse pronunce della Cassazione che hanno riguardato la materia del condominio. L’argomento viene trattato ogni venerdì a Trentino inBlu radio, in un incontro settimanale che sta trovando sempre maggior riscontro nei nostri associati.
Questa settimana torniamo a trattare un tema “caldo” nei rapporti condominiali: la ripartizione delle spese per le opere riguardanti le parti comuni dell’edificio.
La Cassazione, in una recente sentenza, è tornata a trattare il tema del condominio negli edifici, richiamando le norme vigenti in materia, in particolare l’art. 1117 c.c.
La Corte ha ribadito che rientrano tra le parti comuni tutte le opere deputate a preservare l'edificio condominiale da qualsiasi evento atmosferico o dalle infiltrazioni provenienti dall'esterno. Le opere predisposte per salvaguardare l'edificio dagli agenti atmosferici, avendo finalità di tutela dell'intero condominio, sono soggette alla ripartizione delle spese per il loro mantenimento, tra i singoli condomini.
Tale ripartizione, afferma la Corte nella sentenza che potete leggere di seguito, deve avvenire seguendo il criterio di cui all’art. 1123 c.c., ovvero in misura proporzionale per tutti i condomini nella misura della loro quota di partecipazione, e non dove essere considerata legittima ogni diversa ripartizione dei costi.
Questa settimana torniamo a trattare un tema “caldo” nei rapporti condominiali: la ripartizione delle spese per le opere riguardanti le parti comuni dell’edificio.
La Cassazione, in una recente sentenza, è tornata a trattare il tema del condominio negli edifici, richiamando le norme vigenti in materia, in particolare l’art. 1117 c.c.
La Corte ha ribadito che rientrano tra le parti comuni tutte le opere deputate a preservare l'edificio condominiale da qualsiasi evento atmosferico o dalle infiltrazioni provenienti dall'esterno. Le opere predisposte per salvaguardare l'edificio dagli agenti atmosferici, avendo finalità di tutela dell'intero condominio, sono soggette alla ripartizione delle spese per il loro mantenimento, tra i singoli condomini.
Tale ripartizione, afferma la Corte nella sentenza che potete leggere di seguito, deve avvenire seguendo il criterio di cui all’art. 1123 c.c., ovvero in misura proporzionale per tutti i condomini nella misura della loro quota di partecipazione, e non dove essere considerata legittima ogni diversa ripartizione dei costi.
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