sabato 17 maggio 2014

Da Trentino inBlu al blog “l’assemblea condominiale (1)”

In questa e nelle prossime puntate, analizzeremo quanto disposto dagli articoli 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 del codice civile, con particolare attenzione ai meccanismi assembleari ed ai compiti dell’assemblea di condominio. In questa prima puntata in particolare analizzeremo quali sono le attribuzione dell’assemblea dei condomini, anche alla luce del recente intervento normativo.

Il primo incontro viene destinato ad una sintetica esposizione del tema, mentre i prossimi venerdì ci consentiranno una trattazione più analitica di questo tema sempre molto dibattuto.

In materia di innovazioni, ai sensi dell’art. 1120 comma 1, l’assemblea deve deliberare in merito alle innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Ai sensi dell’art. 1120 comma 2, l’assemblea deve deliberare riguardo alle innovazioni circa la sicurezza e salubrità, le barriere architettoniche, energie rinnovabili, parcheggi, tv, o altri flussi normativi.

Ai sensi dell’art. 1129 comma 1 e 11 l’assemblea deve provvedere alla nomina e revoca dell’amministratore

Ai sensi del nuovo art. 1130 bis, l’assemblea può provvedere alla nomina dei revisori dei 
conti (comma 1) e dei consiglieri di condominio (comma 2).

Ai sensi dell’art. 1132 comma 1, spetta all’assemblea dei condomini autorizzare l’amministratore a promuovere una lite o resistere alla domanda proposta da altri.

Ai sensi dell’art. 1133 c.c., ciascun condominio può ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti presi dall’amministratore.

Ai sensi del art. 1135 comma 1 l’assemblea deve provvedere:
  1. alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sulla retribuzione
  2. all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno il relativa ripartizione tra i condomini
  3. al rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo dell’azione
  4. alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale all’ammontare dei lavori (Nella precedente versione in caso di lavori straordinaria era prevista la possibilità dell’assemblea di costituire un fondo straordinario, mentre nella nuova versione se ne prevede l’obbligatorietà.)
Ai sensi dell’art. 1135 comma 2, l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza; in questo caso deve tuttavia riferire il prima possibile all’assemblea

Ai sensi dell’art. 1135 comma 3, l’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la viabilità urbana per sicurezza la sostenibilità ambientale della zona in condominio ubicato.

Infine ai sensi dell’art. 1138 c.c comma 3, spetta all’assemblea l’approvazione del regolamento di condominio.











Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...