domenica 19 ottobre 2014

Non è valida la cartella di pagamento se non viene preceduta da avviso di esito del controllo inviato dall’Agenzia

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta in aiuto del contribuente, sanzionando l’Agenzia delle entrate per non aver adempiuto in modo corretto ai propri doveri informativi nei confronti del cittadino. La Corte ha ritenuto, infatti, nulla la cartella di pagamento inviata dall’agente per la riscossione all’esito del controllo ex art. 36 ter dpr 600/1973 operato dall’Agenzia verso un contribuente. La norma in parola prevede il cosiddetto controllo formale, con il quale il fisco opera una verifica di corrispondenza tra i dati dichiarati dal contribuente e la propria documentazione, o quella proveniente da altri soggetti ma che riguarda il destinatario del controllo (esempio i dati bancari). 

Nel caso in cui siano ravvisate dei discostamenti tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati dal contribuente, quest’ultimo viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti. 

In seguito, laddove la documentazione fornita non sia sufficiente a provare la correttezza dei dati, oppure se il contribuente ritiene di non dover rispondere all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute. Questa comunicazione è condizione di validità di tutta l’attività svolta dall’Ufficio e, in seguito, dall’Agente per la riscossione, in quanto rappresenta un principio di garanzia per il contribuente consentendogli di poter provvedere a sanare la propria posizione prima dell’avvio della fase di recupero delle imposte in maniera coattiva. 

La Corte è chiara, nella sentenza che potete leggere di seguito, nel ribadire il principio secondo il quale l’invio della comunicazione è presupposto procedimentale necessario al fine della validità dell’azione dell’Agenzia, la cui violazione comporta la nullità della cartella di pagamento.

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