domenica 30 novembre 2014

Il diritto di ripensamento è escluso per i contratti sottoscritti in uno stand aperto in fiera

La regola generale è conosciuta da tutti i consumatori: nel caso in cui il contratto non sia concluso nella sede del venditore, il consumatore gode di un diritto di ripensamento, ossia un periodo entro il quale può decidere di recedere dal contratto senza dover pagare alcuna penale e/o altro importo alla controparte.

Il diritto di ripensamento è stato, occorre ricordarlo, ampliato di recente, in quanto ora il consumatore dispone di 14 giorni per poter recedere dal contratto, così come stabilito con il Decreto Legge n. 21 del 21 febbraio 2014, il quale ha dato attuazione alla direttiva europea (vedi).


Ma questa norma di favore per il consumatore si applica in ogni circostanza? ossia deve essere considerata valida anche laddove il consumatore sottoscriva un contratto in uno stand della società venditrice all'interno di un evento fieristico?

La Cassazione, con la recente sentenza che potete leggere di seguito, ha ritenuto che tale norma debba essere applicata solo quando ne ricorrano i presupposti e, in particolarità, si manifesti l'esigenza di tutelare la parte debole.

Ciò accade, come chiarito dalla Corte, quando il privato sia colto di sorpresa e invitato a firmare un contratto senza poter valutare compiutamente la propria posizione, i diritti e gli obblighi, e quindi il legislatore ha ritenuto di consentirgli, in un congruo termine, di poter recedere dal contratto.

Occorre ricordare, infatti, che in materia di contratti negoziati e conclusi fuori dai locali commerciali, l’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 deve essere interpretato facendo riferimento ai principi e alle finalità previsti a livello comunitario, ossia evitare che il consumatore sia danneggiato da negoziazioni "a sorpresa".

Laddove, come nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, non vi sia tale esigenza di tutela, e quindi la maggior tutela per il consumatore non può trovare applicazione.

Non rientrano, secondo la Corte, i contratti sottoscritti in aree pubbliche, quali fiere o saloni di esposizione, nel caso in cui siano allestiti stand ai quali il consumatore può accedere liberamente e spontaneamente concludere un contratto.

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