Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto dibattuto anche in questo blog, ossia la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo (vedi).
La questione è stata affrontata di recente dal Giudice di Pace di Massa, il quale è stato chiamato a decidere in merito ad una vicenda tutt'altro che anomala e che ha visto coinvolta la compagnia aerea Alitalia.
Nel caso di specie, veniva acquistato un biglietto aereo per la tratta Roma - Firenze da parte di un consumatore toscano, al quale Alitalia comunicava, poco prima della partenza del veivolo, che il volo era stato cancellato, e il trasporto verso la destinazione sarebbe avvenuto con un mezzo alternativo: un autobus.
Il passeggero veniva "imbarcato" sull'autobus alcune ore dopo, e raggiungeva Firenze solo in tarda serata, senza ricevere alcuna assistenza da parte del vettore.
Il consumatore agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, contestando alla società la responsabilità esclusiva per il ritardo e i disagi sofferti a causa della condotta negligente del fornitore del servizio aereo.
Il Giudice di Pace di Massa ha ritenuto di accogliere integralmente le domande formulate dal consumatore toscano, ritenendo Alitalia esclusiva responsabile per tutti i danni subiti, avendo quest'ultima violato quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento Comunitario n. 261/2004, ossia che nel caso di cancellazione del volo aereo, ai passeggeri deve essere offerta assistenza dal vettore aereo, il quale deve inoltre prevedere un indennizzo (compensazione) in favore del passeggero e proporzionale alla distanza tra il punto di partenza e quello di destinazione.
E il Giudice, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ritenuto che Alitalia non abbia adempiuto agli obblighi di assistenza in favore del proprio cliente, né consentendogli di imbarcarsi su un volo aereo che sarebbe arrivato poco dopo in altro aeroporto toscano (Pisa), né garantendogli alcuna assistenza prima del viaggio e durante il percorso sulla tratta Roma - Firenze.
Ed infine, negando ogni forma di compensazione pecuniaria, sostenendo che la cancellazione del volo era avvenuta per circostanze "eccezionali", che all'esito della fase istruttoria sono state considerate dal GdiP di Massa non sussistenti e comunque non giustificative della carenza di assistenza verso il passeggero.
Il Giudice di Pace di Massa ha, individuata la piena responsabilità di Alitalia, ha condannato la società convenuta al risarcimento di tutti i danni pretesi dal consumatore, riconoscendo anche il danno non patrimoniale subito dall'attore, cioé lo stress sofferto per il grave ritardo nel viaggio Roma - Firenze.
Di seguito sentenza del Giudice di Pace di Massa.
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