Questa domenica segnaliamo il recente provvedimento con il quale la Cassazione, dando seguito al suo orientamento, ha escluso l'obbligo di mediazione civile previsto dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010 per le controversie aventi ad oggetto una polizza fideiussoria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la polizza fideiussoria non rientra nelle categorie di contratti per cui la mediazione è condizione di procedibilità, confermando un'interpretazione restrittiva del concetto di "contratti assicurativi, bancari e finanziari", escludendo da questa categoria la polizza.
La Cassazione ha richiamato precedenti sentenze (Cass. 31209/2022, Cass. 12883/2021) che già escludevano l’obbligo di mediazione per contratti che, pur avendo una funzione economica affine a quelli bancari, non rientrano formalmente in tale categoria, come ad esempio i leasing immobiliari e convenzioni di assegno bancario.
Quale implicazione pratica rispetto a questo orientamento? il consumatore può agire in giudizio senza dover esperire un tentativo di mediazione civile e, sotto altro profilo, viene ribadito il principio secondo il quale la polizza fideiussoria va distinta dai contratti bancari e assicurativi.
Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 1791/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).
No all'obbligo di mediazione per la polizza fideiussoria by Consumatore Informato
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