domenica 21 dicembre 2014

Il comune deve prevedere parcheggi gratuiti

Il comune deve prevedere dei parcheggi gratuiti vicini alle zone ove sono previste le soste con pedaggio.

Questo è l'interessante principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24939 del 24 novembre 2014, con la quale il Giudice di legittimità ha trattato una vicenda riguardante la Città di Trento ed il sistema di parcheggi a pagamento previsto dall'Amministrazione comunale.

La vicenda prende avvio allorché vengono irrogate sanzioni amministrative verso due automobilisti che non avevano provveduto a pagare il parcheggio nelle zone blu istituito in una zona della Città.

Questi ultimi, ritenendo illegittime le multe, decidono di impugnare la sanzione amministrativa arrivando, dopo i rituali gradi di giudizio, davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando l'assenza di previsione di parcheggi gratuiti, anche a tempo, nelle zone ove sono previste soste con pedaggio.

In particolare, i ricorrenti hanno richiamato l'art. 7 del Codice della Strada, il quale prevede l'obbligo da parte del comune di individuare, nelle aree destinate a sosta con dispositivo di controllo, adeguati spazi destinati a parcheggio senza pedaggio.

Esistono, osserva la Corte, delle eccezioni alla norma, in quanto l'Amministrazione locale può derogare a questo obbligo, motivando  l'esclusione con apposito atto amministrativo, a pena di nullità delle sanzioni amministrative irrogate verso gli automobilisti.

Il Giudice chiarisce il limite all'obbligo sopra richiamato "Tuttavia, l’ultima parte dell’art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della Strada prevede un’ultima ipotesi derogatoria per le “altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Si tratta di una previsione ampia, tendenzialmente inclusiva di qualsiasi valutazione discrezionale dei Comuni, purché motivata, in ordine all’importanza delle singole aree nel sistema viario cittadino. In tal senso, non appare assolutamente contraria al dettato codicistico la delibera della Giunta Comunale di Trento n. 290/2006, di cui l’attuale ricorrente ha chiesto ed ottenuto la disapplicazione in primo grado. In essa, infatti, la deroga all’obbligo di istituzione di zone di sosta libere appare ampiamente motivata dalla qualificazione della via delle accertate infrazioni quale strada satura. Con tale espressione l’amministrazione tridentina ha inteso indicare qualsiasi via in cui si preveda un’offerta di stalli di parcheggio inferiore alla loro domanda, in ragione della presenza di non trascurabili attrattori di traffico, quali, nel caso di specie, la sede della BAI, del Comando di Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune, della Circoscrizione, di un importante sindacato agricolo, oltre che di numerosi esercizi commerciali e artigianali e di banche. La scelta discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990, da un’adeguata motivazione, idonea ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge.".

Il Giudice, applicando il principio appena enunciato, ha ritenuto che il Comune di Trento, attraverso la delibera della Giunta Comunale di Trento n. 290/2006, abbia congruamente motivato le ragioni poste a fondamento dell'esclusione dei parcheggi gratuiti in alcune zone della città, ed è quindi legittima la decisione assunta dall'Amministrazione locale.

Di seguito, il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.

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