lunedì 8 dicembre 2014

RC auto: il rinnovo non è tacito

Una degli aspetti più controversi che riguardano i possessori di un veicolo è collegato alla durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

E' noto, infatti, che a seguito del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con la Legge n. 221/2012), è stato introdotto l'art. 170 bis del Codice delle assicurazioni private, il quale prevede che "il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'art. 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza".

La norma appena richiamata è importante perché introduce nuovi diritti per l'assicurato, cancellando, in primo luogo, il presupposto del rinnovo tacito dell'assicurazione rc auto, secondo il quale il consumatore era tenuto a disdire il contratto in modo esplicito, mediante invio di lettera raccomandata alla compagnia assicurativa.

Con le nuove norme, il contratto si presume estinto ogni anno alla scadenza, ed onere della compagnia assicurativa quello di ottenere consenso scritto da parte dell'assicurato e volto a proseguire il rapporto contrattuale.

La compagnia assicurativa, inoltre, è obbligata a comunicare all'assicurato la prossima scadenza del contratto, mediante comunicazione da inviare alla residenza di quest'ultimo entro trenta giorni dal termine del rapporto contrattuale.

Tal norma è finalizzata a rendere noto al consumatore che il suo contratto di copertura assicurativa rc auto sta giungendo al termine, sicché egli può attivarsi per cambiare compagnia assicurativa senza dover pagare alcuna penale alla vecchia società assicurativa.

L'assicurazione deve, in ogni caso, garantire la copertura assicurativa nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto, consentendo all'assicurato di poter accendere un contratto rc auto con altra società.

La norma è finalizzata, infatti, a consentire al consumatore una ricerca tempestiva di una diversa compagnia assicurativa con la quale poter ottenere condizioni contrattuali ad un prezzo più vantaggioso, anche utilizzando i nuovi mezzi tecnologici, come ad esempio il motore di ricerca dei preventivi RC auto creato dall'IVASS (vedi).

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...