domenica 11 gennaio 2015

Scontri stadio - la società è responsabile per i danni creati dai propri tifosi

Questa settimana affrontiamo un argomento estremamente particolare, ossia la responsabilità della società di calcio per i danni sofferti dai terzi a causa della condotta dei propri tifosi.

L'argomento è stato oggetto della recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione III, la quale è stata chiamata a risolvere una controversia ove un tifoso aveva citato in giudizio una società di calcio chiedendo il risarcimento del danno per danni subiti durante la visione di una partita.

Nel caso di specie, il tifoso stava assistendo ad una partita del Palermo, quando veniva colpito da un oggetto lanciato da un anello superiore, e subiva un grave danno allo zigomo.

La spettatrice citava in giudizio la società US Città di Palermo chiedendo il risarcimento del danno sofferto a causa della condotta posta in essere da un altro partecipante all'evento sportivo.

La vicenda, dopo due gradi di giudizio, si è trascinata in Cassazione, ove il Giudice di legittimità, pur respingendo la domanda avanzata dalla tifosa, in quanto mal proposta, ha comunque individuato una responsabilità della società di calcio per i comportamenti scorretti dei tifosi. 

Secondo la Corte di Cassazione, lo stadio è un luogo pubblico, organizzato dalla società ospitante, la quale percepisce l'incasso dei biglietti venduti ai tifosi, ai quali riconosce, come corrispettivo, non solo lo spettacolo sportivo, ma anche la garanzia di condizioni di agibilità e sicurezza del luogo ove si svolge la manifestazione sportiva.

Questo obbligo/garanzia riguarda anche l'incolumità di tutti coloro che accedono all'impianto sportivo, i quali devono essere tutelati non solo da eventi naturali, ma anche da possibili condotte scorrette di altri tifosi, ossia eventi tutt'altro che imprevedibili.

La società, quindi, ha un obbligo di creare le condizioni di sicurezza, prevedendo ogni forma di controllo idonea a ridurre qualsiasi evento dannoso.
Incidenti stadio - responsabilità civile società

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