Altra sentenza contro l'Agenzia delle Entrate nella recente diatriba avente ad oggetto gli atti firmati dai funzionari privi di potere e che, come abbiamo già evidenziato in questo blog, sono stati dichiarati nulli dalla Corte Costituzionale (vedi).
In particolare, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la carenza di potere di firma da parte di numerosi dipendenti dell'Agenzia, ai quali era stata attribuita in modo del tutto illegittimo la qualifica di dirigente.
Abbiamo già visto, che gli effetti di questa decisione sono stati ripresi dai giudici tributari, i quali non hanno esitato a dichiarare nulli, o meglio inesistenti, gli atti tributari firmati da soggetti privi di potere (vedi).
Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha adottato tale decisione, per i motivi che potete leggere di seguito, ritenendo il contribuente legittimato a contestare la nullità dell'atto firmato da soggetto privo di potere anche qualora tale eccezione non sia stata sollevata con il ricorso, ma venga introdotta dalla parte con i motivi aggiuntivi, ossia una memoria ex art. 24 D. Lgs. n. 546/1992.
Il precedente assume rilievo, in quanto garantisce al contribuente la possibilità di contestare la nullità dell'atto per carenza di potere di firma, anche nel caso in cui tale eccezione sia sollevata in un momento successivo al ricorso.
In particolare, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la carenza di potere di firma da parte di numerosi dipendenti dell'Agenzia, ai quali era stata attribuita in modo del tutto illegittimo la qualifica di dirigente.
Abbiamo già visto, che gli effetti di questa decisione sono stati ripresi dai giudici tributari, i quali non hanno esitato a dichiarare nulli, o meglio inesistenti, gli atti tributari firmati da soggetti privi di potere (vedi).
Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha adottato tale decisione, per i motivi che potete leggere di seguito, ritenendo il contribuente legittimato a contestare la nullità dell'atto firmato da soggetto privo di potere anche qualora tale eccezione non sia stata sollevata con il ricorso, ma venga introdotta dalla parte con i motivi aggiuntivi, ossia una memoria ex art. 24 D. Lgs. n. 546/1992.
Il precedente assume rilievo, in quanto garantisce al contribuente la possibilità di contestare la nullità dell'atto per carenza di potere di firma, anche nel caso in cui tale eccezione sia sollevata in un momento successivo al ricorso.
Nessun commento:
Posta un commento