domenica 16 agosto 2015

Genova: la truffa può arrivare anche da ebay

Il quotidiano uso di internet per le più svariate utilità, ad oggi, non costituisce più una novità. In particolare, negli ultimi anni, si registra un crescente incremento del commercio on-line e, contestualmente, un crescente numero di casi di frodi informatiche.

Della totalità delle compravendite avvenute nel web, oltre la metà avvengono sulla piattaforma nota come “Ebay”, tanto che è stato convenzionalmente coniato il termine proprio di “Truffa Ebay”, vista la frequenza con la quale si incappa nella frode tramite l’utilizzo di alcuni account di questa piattaforma.

Le modalità con le quali viene perpetrato il reato rubricato – frode informatica ex art. 640 ter c.p. – sono molteplici, è tuttavia possibile riconoscere alcuni presupposti ricorrenti, utili anche ad evitare o, quantomeno, a limitare il rischio per il consumatore di incappare in venditori fraudolenti.

A prescindere dalla modalità con la quale il venditore fraudolento si arricchisca ingiustamente che, come predetto, può essere diversa, il risultato finale di questo particolare tipo di eventi è sempre il pagamento del prezzo di un bene che non verrà poi mai ricevuto dall’acquirente.

La sentenza oggi in esame è meramente esemplificativa, facendo parte un congruo numero crescete di altre pronunce del tutto simili.

L’acquirente, pensando di comprare su e-bay ad un prezzo vantaggioso una consolle X-Box, della quale erano presenti immagini e descrizioni, effettuava il pagamento del prezzo tramite il sistema pay-pall con ricarica su carta prepagata Postepay, dopo aver comunicato il pagamento al fornitore, nella fattispecie un privato, attendendo poi invano la ricezione del bene acquistato.

Da quel momento il venditore si rendeva totalmente irreperibile.

Come spesso avviene, con una semplice ricerca online anche tramite forum, lo sfortunato acquirente veniva a conoscenza della notorietà del venditore che da tempo agiva su detta piattaforma con le medesime modalità venendo segnalato dal popolo di internet come “non affidabile”.

Grazie all'intervento della polizia postale che, legittimata e in possesso dei mezzi e dei canali informatici utili a compiere indagini specifiche e relativa analisi dei dati, emergeva che, il venditore in questione era noto da tempo agli uffici della polizia postale i quali già in precedenza avevano raccolto numerose denunce, a suo carico, per la stessa fattispecie di reato.

Dal dibattimento, inoltre, sono emersi i dati relativi alla carta d’identità utilizzata dall’imputato per sottoscrivere l’acquisto di 5 carte prepagate Postepay, oltreché, l’identificativo e l’account ip della piattaforma ebay. La carta d’identità risultava essere la medesima con la quale l’imputato era stato identificato.

Il raggiro e l’artificio che caratterizzano la condotta come presupposto di questa fattispecie di reato sono state ravvisate nella pubblicazione delle immagini descrittive della consolle X-Box, oltre al prezzo di vendita che, come predetto, risultava essere vantaggioso.

In considerazione di tutti gli elementi fattuali e normativi veniva riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato, benché, con un adeguamento della pena in virtù della non gravità del fatto.

Il tribunale di Genova dichiarava l’imputato colpevole del reato di frode informatica condannandolo ad una pena finale di mesi 6 di reclusione e euro 100,00 di multa.

Nella quasi totalità dei reati informatici, l’azione penale è prodromica all’azione civile di risarcimento; va da sé che, trattandosi di fattispecie di reato, siano regolate dal codice di rito penale, ma questa particolare categoria di reato informatico) rende l’azione penale spesso necessaria all’ottenimento delle informazioni necessarie all’individuazione stessa della controparte di un eventuale azione di risarcimento.

La Digital Forensics (o Computer Forensics o Informatica forense), ovverosia, la disciplina  che si occupa dell’identificazione, della conservazione, dell’analisi e della documentazione dei reperti informatici al fine di presentare prove digitali valide in procedure civili e penali, richiede una particolare competenza, sia tecnica che giuridica, che difficilmente fa capo al consumatore medio e, inoltre, una legittimazione ad agire che spesso fa capo alla sola polizia postale.

Sono queste le ragioni pratiche oltre che giuridiche per cui lo step penale si rende necessario e funzionale all’azione di risarcimento.

Detto questo, è doveroso non demonizzare il commercio online più del dovuto, infatti gli acquisti a mezzo di piattaforme e-commerce in particolare quella e-bay, possono essere sicuri, soddisfacenti e convenienti quando si presti la dovuta attenzione.

Alcuni suggerimenti possono essere quelli di, in primis, non lasciarsi facilmente irretire da prezzi eccessivamente bassi e convenienti, non cedere alle richieste di trattativa privata – al di fuori della piattaforma e-commerce e tramite mail private (perdendo così l’assistenza e garanzia della stessa Ebay-) oltre che a prestare una particolare attenzione al metodo di pagamento richiesto, per cui le carte prepagate che non poggiano su un IBAN permettono ad un venditore fraudolento di far perdere facilmente e velocemente le proprie tracce. 

Laddove invece gli IBAN fossero stranieri, a fronte di perdite economiche irrisorie possono essere limitare le aspettative di risultato, poiché, i costi degli accertamenti necessari potrebbero non essere congruamente controbilanciati dal valore della perdita.

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