domenica 27 settembre 2015

Assicurazione e clausola vessatoria: nulle le condizioni contrattuali inique inserite nella polizza

Questa domenica vi proponiamo la recente e discussa sentenza n. 17024/2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ., chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità delle clausole vessatorie inserite in una polizza assicurativa.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in passato, secondo il quale devono essere considerate vessatorie, e quindi non efficaci verso il consumatore, tutte le clausole che comportino una limitazione dei suoi diritti e poteri.

Tra queste clausole rientrano anche le condizioni contrattuali inserite nella polizza, mediante le quali la compagnia assicurativa limita, o comunque rende estremamente difficile, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario dell'assicurazione.

In modo più specifico, la Cassazione arriva ad identificare alcune clausole che, inserite dalla società, possono essere considerate illegittime, perché prive di alcuna utilità se non quella di rendere più complicata la presentazione della domanda di indennizzo da parte del beneficiario, magari obbligandolo a predisporre ogni richiesta su uno specifico modulo della compagnia assicurativa, oppure costringendolo a sottoscrivere la richiesta presso l'agenzia, o ancora produrre relazioni mediche del tutto inutili e con fini dilatatori (ad esempio un certificato medico che attesti la morte del portatore del rischio, laddove vi sia già un atto ufficiale attestante l'evento).

Tutte queste clausole, sostiene la Corte di Cassazione, non hanno alcun fine di tutela della compagnia assicurativa e sono finalizzate solo a disincentivare, o quanto meno ritardare, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario.

La natura vessatoria di queste clausole emerge, inoltre, nel caso in cui non siano oggetto di specifica pattuizione, ma solo richiamate nel contratto, il quale rinvia ad altro documento non visionato e firmato dal cliente.

Infine, la Corte di legittimità richiama l'art. 34 del Codice del Consumo, ricordando che nel caso in cui il contratto sia concluso attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario, è onere del professionista provare che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 

Di seguito, la sentenza n. 17024/2015.
Assicurazione e clausole vessatorie nulle

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