venerdì 20 novembre 2015

Surroga/estinzione mutuo: il consumatore dovrà pagare le spese di chiusura?

La recente novità normativa comunitaria ha riaperto la discussione in merito alla possibilità della banca di poter prevedere dei costi a carico del mutuatario/consumatore nel caso di sua richiesta di estinzione o surroga del mutuo.

La questione oggetto di discussione (o meglio dibattito) riguarda la reintroduzione delle spese di chiusura, ovvero della famosa e temuta penale prevista dalla banca nel caso di estinzione o surroga del mutuo da parte del cliente.

Ed invero, la stessa idea che qualora il mutuatario voglia estinguere anticipatamente il mutuo, o almeno ridurre la propria esposizione debitoria verso la banca, sia penalizzato da una clausola contrattuale sembra una contraddizione, che le norme introdotte negli ultimi anni avevano parzialmente circoscritto.

Ed invece, sembra che a livello comunitario si sia voluto reintrodurre la penale per l'estinzione anticipata, come a voler limitare quella concorrenza tra le banche che, in queste occasioni, si è sviluppata negli ultimi anni con evidente beneficio per i consumatori.

La Direttiva n. 2014/17/UE avente ad oggetto "i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali", ove la norma comunitaria armonizza a livello comunitario le diverse norme nazionali, disponendo la possibilità per gli Stati membri di prevedere la possibilità per la banca creditrice di ottenere un indennizzo equo ed obiettivo per gli eventuali costi diretti e connessi al rimborso anticipato del mutuo/finanziamento.

La norma comunitaria, inoltre, ha previsto la possibilità da parte della banca di poter chiedere al cliente (imporre?) al cliente di accendere una polizza danni e tutela collegate al contratto di mutuo.

Torna la penale?

A quanto pare, il nostro Governo ha deciso di non seguire la direzione indicata a livello comunitario, tant'è che la legge di delegazione europea (la norma nazionale che attua le disposizioni comunitarie) in corso di attuazione dovrebbe escludere la possibilità da parte delle banche di poter introdurre una penale in ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.

E questa scelta non può che essere condivisa, laddove la limitazione dei costi nel caso di uscita dal mutuo debba essere considerato come un grosso incentivo alla concorrenza nel mercato del credito verso i consumatori.

In particolare, con la legge di delegazione europea per l'anno 2015, il nostro Governo ha deciso di non dare applicazione integrale alla Direttiva europea n. 2014/17/UE, in particolar modo laddove la norma comunitaria dispone la possibilità da parte degli Stati membri di prevedere norme che introducono la possibilità da parte delle banche di prevedere oneri e spese nel caso di estinzione del mutuo da parte del cliente.

La legge di delegazione dispone, al contrario, che il consumatore che intenda estinguere in anticipo il mutuo non debba essere sottoposto all'applicazione di commissioni, oneri o altre indennità.

Viene previsto, inoltre, un periodo di sette giorni ("periodo di riflessione") in favore del consumatore, entro il quale può valutare e confrontare altre offerte del mercato prima di firmare il contratto di mutuo.

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