Visualizzazione post con etichetta banca d'italia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta banca d'italia. Mostra tutti i post

domenica 9 agosto 2026

Prelievi bancari non autorizzati e denuncia "tardiva": la Corte di Giustizia UE fissa i paletti (e apre uno spiraglio per i consumatori)

Il furto digitale delle somme dal conto corrente è un tipo di truffa abbastanza diffuso, tant'è che ogni anno migliaia di consumatori scoprono, spesso con giorni o addirittura settimane di ritardo, di essere stati vittime di phishing, clonazione della carta, furto delle credenziali bancarie o altre sofisticate tecniche di social engineering.

A fronte della segnalazione avanzata dal cliente, la banca è solita opporre una prima e classica risposta: "la contestazione è arrivata troppo tardi".

Ma il ritardo nella segnalazione/denuncia da parte del cliente può fargli perdere il diritto al rimborso?

Su questo punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una decisione destinata ad incidere profondamente sul contenzioso tra consumatori e prestatori di servizi di pagamento. 

La sentenza del 1° agosto 2025 (causa C-665/23) chiarisce infatti quando il ritardo nella segnalazione può realmente far perdere il diritto alla restituzione delle somme sottratte.


1.- Il caso

Il caso sottoposto al giudice europeo riguarda un consumatore francese titolare di un conto corrente presso Il protagonista della vicenda possedeva un conto presso un istituto di credito on line francese, tant'è che la banca gli spedisce una nuova carta di pagamento.

Il cliente afferma di non averla mai ricevuta, ma nel frattempo, tra il 30 marzo ed il 17 maggio 2017, dal conto vengono effettuati prelievi quotidiani che egli dichiara di non aver mai autorizzato.

Quando si accorge dell'accaduto presenta immediatamente denuncia al prestatore di servizi di pagamento.

Il problema è che la segnalazione avviene circa due mesi dopo il primo prelievo, pur rimanendo ampiamente entro il termine dei tredici mesi previsto dalla normativa europea.

I giudici di merito francesi negano il rimborso, ritenendo che il lasso di tempo decorso tra i prelievi oggetto di contestazione e la denuncia alla banca avrebbe fatto perdere al cliente il diritto al rimborso.

La Corte di Cassazione francese, tuttavia, dubita di questa interpretazione e chiede alla Corte di Giustizia come debba essere interpretata la Direttiva europea sui servizi di pagamento.


2.- La questione giuridica: esiste un periodo entro il quale il cliente deve inviare il reclamo alla banca? i due termini - la negligenza grave del cliente

La questione sottoposta al giudice comunitario è estremamente pratica: se il consumatore scopre tardi la frode ma denuncia comunque entro tredici mesi, perde automaticamente il diritto al rimborso?

E il punto non è solo teorico, in quanto il ritardo nelle contestazione inviata dal cliente è una delle prime eccezioni più frequentemente invocate dagli intermediari bancarie.

La Corte risponde distinguendo accuratamente due diversi profili.

2.a.- Il primo principio: esistono due termini distinti

La Corte conferma che la normativa europea prevede effettivamente due diversi obblighi temporali.

Il consumatore deve:

  • comunicare l'operazione senza indugio, cioè appena ne viene a conoscenza;
  • effettuare comunque la contestazione entro tredici mesi dall'addebito.

Si tratta di due termini temporali che hanno natura diversa, in quanto:

(A) Il primo dipende dal momento in cui il cliente scopre la frode.

(B) Il secondo decorre sempre dalla data dell'operazione contestata.

Pertanto il termine dei tredici mesi non sostituisce l'obbligo della tempestiva segnalazione, ma si aggiunge ad esso, introducendo due diverse condotte che deve tenere il cliente.

È qui che la decisione assume un'importanza enorme, poiché la Corte afferma che il semplice ritardo non basta.

Quando la frode deriva dallo smarrimento, dal furto, dall'appropriazione indebita o dall'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, il prestatore non può negare automaticamente il rimborso solo perché la comunicazione non è stata immediata.

Il diritto al rimborso viene meno soltanto se il ritardo è stato:

- intenzionale;

- oppure determinato da negligenza grave del consumatore.

Non ogni ritardo, quindi, comporta la perdita della tutela, ma occorre verificare concretamente il comportamento dell'utente e la gravità della sua condotta.

Che cosa significa "negligenza grave"?

La Corte non identifica la negligenza grave con una semplice dimenticanza, dovendosi invece di trattare di una violazione particolarmente seria degli obblighi di diligenza.

E qui troviamo l'aspetto principale della sentenza, in quanto il consumatore medio non presta speciale attenzione ai propri conti on line, perché magari sono anziani o poco esperti nell'utilizzo degli strumenti digitali, od ancora sono vittime di tecniche di phishing estremamente sofisticate.

In situazioni di questo tipo non è affatto scontato che il ritardo integri una condotta che denota colpa grave ed anzi, spetta al giudice il compito di dover valutare tutte le circostanze concrete del caso.


3. L'onere della prova resta in capo alla banca

La Corte richiama inoltre un altro principio fondamentale della disciplina europea.

Non basta che la banca dimostri che la carta o il sistema di autenticazione sono stati utilizzati, in quanto tale passaggio non dimostra per se che:

  1. l'operazione sia stata autorizzata;
  2. né che il cliente abbia agito con dolo;
  3. né che abbia tenuto un comportamento gravemente negligente.

Sarà quindi il prestatore di servizi di pagamento a dover dimostrare gli elementi necessari per sottrarsi all'obbligo di rimborso.

Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il regime probatorio applicabile alle operazioni di pagamento non autorizzate, poiché troppo spesso, nella pratica, il consumatore si sente rispondere dalla banca che l'operazione deve considerarsi regolare perché è stata eseguita mediante la carta originale, il PIN corretto oppure attraverso l'autenticazione forte (OTP, SMS, App, token ecc.).

La Corte di Giustizia ricorda invece che questo ragionamento è giuridicamente insufficiente: l'art. 59 della Direttiva 2007/64/CE stabilisce infatti un principio preciso, sicché quando il cliente nega di aver autorizzato un'operazione, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che essa:

- è stata correttamente autenticata;

- è stata regolarmente registrata;

- è stata contabilizzata senza anomalie tecniche.


4.- Nessun "effetto domino" sulle altre operazioni

La Corte affronta anche un problema molto frequente nelle frodi informatiche, in quanto accade quasi sempre che il truffatore effettui decine di operazioni in poco tempo, di piccoli importi.

Può bastare un ritardo nella segnalazione di una di esse per perdere il rimborso di tutte?

La risposta offerta dalla Corte di giustizia è negativa.

Ogni singola operazione deve essere valutata autonomamente e l'eventuale ritardo gravemente colposo relativo ad un prelievo non si estende automaticamente agli altri movimenti fraudolenti.

È una precisazione destinata ad incidere concretamente nelle controversie riguardanti phishing, SIM swap, clonazioni di carte e furti di credenziali bancarie.


Le frodi informatiche sono sempre più sofisticate e spesso il consumatore non si accorge immediatamente dell'utilizzo illecito del proprio conto o della propria carta.

Questa sentenza conferma un principio di grande equilibrio: la tempestività resta importante, ma non può trasformarsi in una trappola capace di far perdere automaticamente ogni tutela.

Naturalmente il consiglio resta quello di controllare periodicamente il conto corrente, attivare le notifiche in tempo reale e segnalare immediatamente qualsiasi operazione sospetta.

Se però la scoperta della frode avviene con qualche ritardo, ciò non significa automaticamente perdere il diritto al rimborso.

L'intermediario dovrà dimostrare che quel ritardo costituisce una vera e propria negligenza grave e non potrà limitarsi ad opporre un semplice formalismo.

Per questo motivo la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un importante precedente che rafforza la posizione delle vittime di phishing, vishing, smishing, clonazione delle carte e di tutte le più moderne forme di frode nei pagamenti elettronici.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

venerdì 19 giugno 2026

Conto corrente, prestiti e polizze online: arrivano nuove tutele contro gli abusi digitali

Oggi entrano in vigore nuove regole in materia di conti correnti, prestiti e polizze online che dovrebbero introdurre nuove tutele per i consumatori, prevedendo nuove regole per che intende aprire un conto corrente con un'app, richiedere un prestito online, sottoscrivere una polizza assicurativa dal telefono o investire tramite una piattaforma digitale.

Il nuovo decreto legislativo n. 209/2025, dando seguito alle norme europee, è finalizzato al rafforzamento delle tutele nei contratti finanziari conclusi a distanza, ove l'intermediario finanziario agisce con mezzi tecnologici.

L'obiettivo è semplice: impedire che banche, assicurazioni e intermediari utilizzino procedure poco trasparenti o percorsi digitali studiati per rendere difficile comprendere il contratto o esercitare il diritto di ripensamento.


a.- Più informazioni prima della firma

La novella prevede, in primo luogo, una tutela antecedente all'avvio del rapporto contrattuale, stabilendo che prima della sottoscrizione di un servizio finanziario online, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare e facilmente consultabili da  parte della banca (operatore professionale)

Tra queste informazioni, rientrano:

  • identità e recapiti dell'intermediario;
  • caratteristiche principali del servizio;
  • costi, commissioni e spese;
  • eventuali rischi finanziari;
  • durata del contratto;
  • modalità e termini per esercitare il diritto di recesso.

Le informazioni dovranno essere fornite su un supporto durevole, come un PDF scaricabile o un documento conservabile, e non semplicemente mostrate per pochi secondi su una schermata dell'app, al fine di permettere all'investitore di poter prendere visione delle informazioni anche dopo la conclusione del contratto.


b.- Se la banca non prova di averti informato, il termine per recedere potrebbe non partire

Una delle novità più importanti riguarda l'obbligo informativo da parte dell'intermediario e l'onere della prova che deve essere soddisfatto dal professionista.

Sarà, infatti, la banca o l'intermediario a dover dimostrare di avere fornito correttamente tutte le informazioni previste dalla legge e di avere spiegato in modo chiaro il diritto di recesso.

In assenza di tale prova, il termine per il ripensamento potrebbe non iniziare a decorrere: "L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59 -quater e 59 -quinquies , nonché di quelli di cui all’articolo 59 -septies ove applicabili, incombe sul professionista.".

A parere di chi scrive, la norma appare alquanto inutile, in considerazione del principio generale del negativa non sunt probanda, ossia che i fatti negativi non possono essere provati, con conseguente divieto di prova diabolica a carico del contraente debole, l'investitore/consumatore. 

Ad ogni buon conto, il legislatore ha voluto precisare che non è il consumatore a dover dimostrare di non essere stato informato, ma l'intermediario a dover dimostrare il contrario.

E la banca deve dimostrare quali siano le informazioni rese al consumatore, l'effettiva  l’avvenuta visualizzazione o il download dei documenti da parte dell'investitore, e gli aggiornamenti periodici intervenuti.

Ulteriore elemento, questo si rilevante, è che la banca deve fornire adeguata prova di aver fornito al cliente le informazioni in tempo utile prima della conclusione dell'operazione on line il che può accadere nei flussi digitali più veloci, mediante l'invio al consumatore del  promemoria sul diritto di recesso e sulle modalità di esercizio, e di tutte le altre informazioni utili.


c.- Se il consumatore cambia idea, può recedere senza penali - il "pulsante di recesso"

In questa nostra sintesi delle novità introdotte con il D. Lgs. 205/2026, segnaliamo che per la maggior parte dei servizi finanziari conclusi online il consumatore potrà recedere senza dover fornire alcuna motivazione.

Il termine di recesso è:

14 giorni per la maggior parte dei contratti

30 giorni per le assicurazioni sulla vita e alcune forme pensionistiche individuali.

Se le informazioni obbligatorie non vengono fornite correttamente, il periodo di recesso può allungarsi in modo significativo ed arrivare anche a far dichiarare nullo il contratto di investimento.

Dopo il recesso, l'intermediario dovrà restituire le somme ricevute entro 30 giorni.

Al fine di facilitare il recesso dell'investitore, arriva il "pulsante di recesso", una delle innovazioni più interessanti riguarda i contratti conclusi tramite siti internet e applicazioni.

Durante tutto il periodo utile per il ripensamento dovrà essere disponibile una funzione digitale che consenta al consumatore di recedere direttamente online.

Il pulsante dovrà essere facilmente individuabile e accessibile.

Non sarà più accettabile nascondere il percorso di recesso tra decine di schermate o costringere l'utente a procedure inutilmente complesse.


d.- Stop ai "dark patterns"

Il decreto prende di mira anche i cosiddetti "dark patterns", cioè quelle tecniche di progettazione utilizzate per influenzare o manipolare le scelte degli utenti (qui un approfondimento).

Pensiamo a situazioni in cui:

- il pulsante "accetta" è grande e ben visibile mentre quello per annullare è nascosto;

- l'utente riceve continui messaggi che lo invitano a cambiare idea dopo avere scelto di recedere;

- la sottoscrizione richiede pochi clic mentre la chiusura del contratto richiede procedure lunghe e complicate.

Queste pratiche diventano espressamente vietate anche per le operazioni di intermediazione finanziaria concluse "on line".

Le interfacce digitali dovranno consentire scelte realmente libere e consapevoli.


e.- Polizze e servizi collegati si chiudono automaticamente

Un'altra tutela importante riguarda i servizi accessori.

Se il consumatore esercita il recesso dal contratto principale, ad esempio da un prestito o da un prodotto di investimento, si sciolgono automaticamente anche i contratti collegati, come polizze assicurative abbinate o servizi accessori.

Senza costi aggiuntivi, penali o spese di chiusura.


f.- Inadempimenti delle banche: quali conseguenze

Le nuove regole prevedono sanzioni economiche significative per gli operatori che non rispettano gli obblighi imposti dalla legge.

Le autorità di vigilanza potranno inoltre ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e, nei casi più gravi, alcune violazioni potranno incidere sulla validità stessa del contratto.

D. Lgs. n. 209/2025

domenica 24 maggio 2026

Segnalazione a sofferenza: se non vi sono i presupposti, il debitore può essere risarcito

La recente ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 della Corte di Cassazione tratta un un tema delicato, la legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, vicenda che riguarda molti consumatori che ci hanno scritto in questi anni (per una valutazione della posizione debitoria, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

La sentenza interviene su un tema molto delicato per chi ha rapporti con banche e finanziarie: quando è davvero legittimo essere segnalati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

E il messaggio che vogliamo lasciarvi è chiaro e importante:

non pagare una o più rate, da solo, non basta per finire tra i “cattivi pagatori gravi”


- Cosa significa davvero “segnalazione a sofferenza”

Nel linguaggio bancario, la “sofferenza” è la segnalazione più grave. Non riguarda un semplice ritardo o una dimenticanza, ma una situazione molto più seria, così come abbiamo già trattato con altri nostri interventi (per un approfondimento, clicca qui).

Perché sia legittima, il cliente della banca deve trovarsi in una condizione di:

- deve essere preceduta da una comunicazione della banca consumatore (vedi qui);

- il cliente deve versare in grave difficoltà economica;

- la posizione di difficoltà debitoria non deve essere temporanea;

- vi deve essere un reale dubbio della capacità di restituire il debito.

Non serve un fallimento o una procedura giudiziaria, ma serve qualcosa di più di un mancato pagamento e quindi, l'intermediario bancario deve operare una valutazione complessiva della situazione economica della persona o dell’impresa.

In termini più semplici, un ritardo non equivale a essere insolventi e non può giustificare una segnalazione a sofferenza.


- Il caso: segnalazione fatta troppo in fretta

La vicenda esaminata riguarda una segnalazione effettuata da un intermediario finanziario durante una situazione ancora incerta, ove il debitore non aveva rimborsato la rata nei termini previsti dal contratto.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie, il debito era oggetto di confronto e trattative e non era stata fatta una vera verifica della situazione economica complessiva, sicché la segnalazione era sostanzialmente fondata sul mancato pagamento della rata.


Le conseguenze sono state immediate per il debitore, in quanto un altro istituto di credito ha negato un finanziamento proprio a causa di quella segnalazione, arrecando un danno all'immagine finanziaria del consumatore.

Questo è un punto centrale: una segnalazione a sofferenza può bloccare l’accesso al credito, anche per operazioni importanti come un mutuo.


- Il principio della Cassazione: basta automatismi

La Corte di Cassazione ha corretto l’impostazione dei giudici precedenti, chiarendo un principio fondamentale, ossia la segnalazione a sofferenza non può essere automatica, e quindi non è sufficiente affermare: “non ha pagato, quindi è in sofferenza”.

Al fine di procedere con questo tipo di segnalazione alla CR, l'istituto di credito deve svolgere una valutazione serie e concreta della posizione, analizzando la situazione patrimoniale complessiva del proprio cliente, e verificare se esiste una crisi strutturale, reale e duratura che possa mettere in dubbio l'assolvimento del debito da parte di quest'ultimo.

Se questo procedimento di accertamento, svolto in buona fede, non avviene, la segnalazione è illegittima.

Per i consumatori è importante capire quando una segnalazione può essere contestata.

In linea generale:

  • un ritardo nei pagamenti non basta
  • una contestazione del debito non basta
  • una trattativa in corso non basta
  • una difficoltà temporanea non basta

Può invece esserci sofferenza solo quando la difficoltà economica è grave, stabile e documentata


- Il danno: quando si può chiedere il risarcimento

Una segnalazione illegittima può avere effetti molto pesanti per il consumatore che si può vedere rifiutare la richiesta di un mutuo o finanziamento; subire la revoca di affidamenti bancari; più un generale risultare danneggiato nella propria reputazione creditizia.

Anche sotto questo profilo, la Cassazione chiarisce il cliente vittima di una errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, o alle banche dati private, può chiedere il risarcimento del danno che non è automatico, va dimostrato con elementi concreti, come:

- lettere di rifiuto delle banche

- revoche di credito

- coincidenza temporale tra segnalazione e problemi finanziari

Se c’è un collegamento tra segnalazione e danno, il risarcimento è possibile.

Se avete il dubbio di una segnalazione errata, vi consigliamo di scriverci ed inviarci i vostri documenti, così potremo verificare se siete meritevoli di tutela ed assistenza (sos@consumatoreinformato.it).

Cassazione Civile Sez. I^ sentenza n. 5593/2026

venerdì 1 maggio 2026

Messaggi ingannevoli - Revolut sanzionata per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa
2 aprile 2026

 Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità.

L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese.

Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

domenica 8 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

domenica 15 febbraio 2026

Quando la banca promette “più sicurezza”, deve mantenerla davvero

Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che  ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).

La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.

In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore. 

E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?

La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.


➜ Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)

Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.

Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:

- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";

- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";

- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;

- assenza di costi e servizio personalizzato.

Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).

Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca. 


➜ L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri

E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.

Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.

L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.

Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.


➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente

La Cassazione mette un punto fermo su questo aspetto, stabilendo che se la banca si propone al cliente veicolando determinate garanzie (come ad esempio, l'adesione a Patti Chiari), tali promesse incidono nel rapporto con il cliente, diventando parte del contratto.

Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.

E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.


➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi

La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).

La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:

  1. selezione dei prodotti,
  2. semplicità e trasparenza,
  3. bassa rischiosità per il risparmiatore.

A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.

La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:

(A)

L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente

(B)

La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso 

(C)

Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).

In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.

Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:

  • aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
  • lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
  • il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
  • quello standard diventa contenuto del contratto.

Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.

In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.


➜ Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità

Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:

  • essere diligenti, corrette e trasparenti,
  • informare il cliente sui rischi,
  • proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.

La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.

Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge. 

Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.

Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?

Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.

E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.

Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori

Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.

Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025

domenica 8 febbraio 2026

Cessione del credito bancario: cosa deve provare davvero la banca

Può capitare a molti consumatori di ricevere una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dalla banca con cui avevano originariamente stipulato un mutuo, un prestito o un contratto di leasing. Spesso si tratta di società con denominazioni poco note, sigle complesse o servicer che dichiarano di aver acquistato il credito.

E' chiaro il debitore/consumatore si pone una domanda più che legittima: ma chi mi chiede i soldi è davvero il creditore?

La questione non è scontata ed a volte bisogna stare molto attenti prima di pagare, e far vedere la documentazione ad esperti o ad una associazione consumatori (per maggiori informazioni o per un controllo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza della Cassazione ci aiuta a meglio comprendere questo tipo di vicende con la recente ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025, mediante la quale ribadisce i principi fondamentali in tema di cessione del credito bancario, onere della prova e legittimazione del cessionario, con rilevanti ricadute pratiche per i consumatori.


1.- Come funziona la cessione del credito bancario?

La cessione del credito è il contratto con cui un creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto di credito ed è disciplinato ex art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia vietato dalla legge.

Il debitore non deve prestare consenso, ma deve essere messo in condizione di sapere a chi deve pagare.".

Ciò premesso, dobbiamo anche ricordare che il settore bancario gode di una disciplina speciale con innegabili vantaggi riconosciuti, in particolare, all'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), nonché dalla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Queste norme consentono la cessione in blocco di una pluralità di crediti, individuati non singolarmente ma per categorie omogenee (tipologia del rapporto, periodo di stipula, stato del credito, ecc.).

La normativa di settore stabilisce che il debitore risulta informato non con la specifica notifica individuale, ma con la mera comunicazione attraverso l'avviso in Gazzetta Ufficiale.


2.- La questione: la pubblicazione in Gazzetta e il suo effetto per il debitore

La pubblicazione in Gazzetta comporta come effetto il cambio del nuovo creditore, ossia la cessione del credito? la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta sempre, così come chiarito dalla Corte di legittimità con la sentenza che ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza (vedi qui). 

La Cassazione ribadisce un principio già affermato, ma spesso disatteso nella pratica: la pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione meramente informativa.

In altre parole, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale:

(a) non trasferisce il credito; 

(b) non ha efficacia costitutiva;

(c) non prova di per sé che il singolo debito del consumatore rientri tra quelli ceduti.

Ciò che si verifica di frequente è che la società che acquisisce il credito si limiti a presentarsi in tribunale per chiedere il pagamento al debitore, provando la titolarità attraverso il solo avviso di pubblicazione.


3.- Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia (e cosa no)

Consentiteci, in questo commento, una breve digressione utile per spiegare una ulteriore differenza in materia di cessione del credito che non incide sotto il profilo degli obblighi informativi che gravano sulla banca, ma che riteniamo comunque utile approfondire perché molto spesso nelle lettere di diffida si legge "cessione pro soluto".

Nella prassi bancaria le cessioni avvengono quasi sempre pro soluto, soprattutto quando si tratta di crediti deteriorati (NPL).

Ciò significa che la banca cedente non garantisce il pagamento e il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Questo però non incide sui diritti del debitore, il quale può esercitarli nei confronti della banca cedente o di quella che acquisisce il credito (cessionario), tant'è che la Cassazione afferma che anche nella cessione pro soluto, chi chiede il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito.


4.- Il principio chiave della Cassazione n. 34641/2025

La Corte distingue in modo molto chiaro due situazioni, che nella pratica fanno tutta la differenza.

    a. Contestazione dell’inclusione del credito

Se il debitore non contesta l’esistenza della cessione, ma solo il fatto che il proprio credito specifico sia stato incluso nel pacchetto ceduto, l’avviso pubblicato in Gazzetta può costituire prova sufficiente solo se:

        a.1.- descrive le categorie di crediti in modo dettagliato;

        a.2.- consente di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli ceduti.

In tal senso, la Cassazione continua a ribadire che se le categorie sono vaghe o generiche, la prova richiesta  non è raggiunta.

    b.- Contestazione della legittimazione del cessionario

Cosa ben diversa, invece, se il debitore contesta la stessa titolarità del credito, in quanto al creditore viene chiesto di provare in modo completo la posizione di credito.

La banca cessionaria non può provare la propria legittimazione con la sola Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare in modo specifico che il credito è stato trasferito dalla banca cedente.

Il Giudice deve accertare, anche d'ufficio, la concreta legittimazione della banca, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dato per scontata la cessione senza un reale accertamento: "A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.".

La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante perché, ribadendo principi già affermati, rafforza il diritto di difesa del debitore, impedendo che la cessione in blocco diventi una scorciatoia probatoria e costringe il giudice di merito ad effettuare un controllo concreto della titolarità del credito.

Per tali ragioni, vi consigliamo di far verificare se chi vi chiede il pagamento del credito, diverso dalla banca con cui avete firmato il finanziamento (o il mutuo), sia davvero titolare del credito (scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 

Corte di Cassazione  Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 36461/2025

domenica 1 febbraio 2026

Mutuo solutorio: i chiarimenti della Cassazione

Questa domenica trattiamo una vicenda che, all'apparenza, non dovrebbe riguardare i consumatori, ma che in realtà presenta alcuni aspetti che possono risultare interessanti e di applicazione anche nei rapporti tra professionista e cliente (per problemi relativi al vostro contratto di mutuo, per un controllo e per valutare possibili recuperi, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Stiamo parlando del mutuo solutorio, ossia quel particolare tipo di finanziamento utilizzato dalle banche per ristrutturare posizioni debitorie problematiche, ma anche uno dei contratti più oggetto di discussione degli ultimi anni.

E proprio in quest'ottica deve essere vista la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5841 del 5 marzo 2025, con la quale la Suprema Corte ha chiarito in modo definitivo quando il mutuo solutorio è valido e quali effetti produce, soprattutto in relazione all’esecuzione forzata.


1.- Che cos’è il mutuo solutorio 

Il mutuo solutorio (anche definito mutuo di consolidamento) è un contratto di finanziamento con cui una banca concede un prestito non per acquistare un bene o realizzare un nuovo investimento, ma per pagare debiti già esistenti del cliente.

In pratica, il cliente della banca ha già una posizione in essere con lo stesso istituto di credito, con debiti anche di varia natura (mutui, scoperti di conto, finanziamenti ect.) e non riesce a gestirli/estinguerli.

La banca concede un nuovo mutuo al cliente con lo specifico fine di “chiudere” i debiti precedenti, sicché le somme oggetto di mutuo non vengono erogate al cliente, ma rimangono allo stesso istituto di credito per rientrare delle proprie esposizioni.

L’effetto che si produce con questo nuovo contratto viene chiamato consolidamento del debito, mediante il quale più posizioni vengono raggruppate in un’unica obbligazione, di durata più lunga e, talvolta, con garanzie rafforzate (come l’ipoteca o garanzie di terzi).

Questo particolare tipo di finanziamento ha creato, negli anni, dubbi e contrasti in merito alla sua validità e legittimità verso i consumatori, in quanto da più parti si è sostenuto che il denaro non viene mai realmente consegnato, in quanto le somme rimangono nella disponibilità della banca.

Il contratto sarebbe, di conseguenza, privo di causa o addirittura simulato, in quanto imposto dal contraente forte (la banca) a quello debole (il cliente) per l'esclusivo vantaggio del primo.

La domanda/dubbio, sul punto, era legato alla validità del contratto, laddove il cliente non riceve materialmente il denaro.

Il quesito ha trovato risposta definitiva con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5841/2025.


2.- Mutuo solutorio e Cassazione Sezioni Unite: cosa ha deciso la Corte

La Cassazione ha affermato un principio chiaro e vincolante: il mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non viene consegnata materialmente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono chiare: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente".

Il principio enunciato è chiaro: non rileva che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Si arriva a parlare, in questi casi, di disponibilità giuridica della somma che viene erogata al mutuatario, priva di consegna "fisica" dell'importo, il quale viene destinato all'istituto di credito. 

In altri termini, il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, comporta il verificarsi virtuale delle seguenti azioni:

 - la somma viene accreditata sul conto corrente intestato al mutuatario;

- Si determina l'uscita della somma dal patrimonio della banca mutuante e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario

- Il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario

Di fatto, l'accredito sul conto corrente del cliente è sufficiente a perfezionare il contratto, mentre non rileva che le somme siano subito usate per pagare debiti pregressi: la successiva utilizzazione delle somme integra un atto ulteriore, autonomo, benché ovviamente dipendente dal primo.

Di conseguenza, la banca dispone di tutti i presupposti, in primo luogo il titolo esecutivo, per poter avviare ogni azione idonea per il recupero delle somme dovute.


3.- Mutuo solutorio: occorre controllare gli eventuali abusi bancari

Ciò premesso, vogliamo anche osservare che questa sentenza non legittima tutte le condotte della banca, ed anzi ci permette di chiarire che esistono dei limiti che non possono essere travalicati e per i quali si giustifica il controllo dei documenti al fine di verificare che la banca non stia cercando di portarvi via più soldi di quanto dovuto (per info, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


I principali profili di possibile abuso sono:

- interessi e costi illegittimi

- Anatocismo, usura, tassi non pattuiti correttamente o non trasparenti restano pienamente contestabili.

- utilizzo del mutuo per “ripulire” vecchi debiti

Sotto questo profilo, dobbiamo osservare che deve essere contestato l'utilizzo del mutuo solutorio da parte della banca al fine di viene usato per:

- inglobare debiti già viziati;

- trasformare crediti contestabili in un nuovo titolo esecutivo.

In questi casi, il mutuo solutario non può eliminare le irregolarità originarie e non ovvia agli obblighi anche informativi che gravano sulla banca o, ancor peggio, quando questo strumento viene concesso a un soggetto già in grave difficoltà finanziaria, senza una reale valutazione del merito creditizio, può configurarsi concessione abusiva del credito.

Cassazione Civile - Sezioni Unite - sentenza n. 5841/2025 

domenica 9 novembre 2025

Carte revolving e trasparenza: dalla Spagna un segnale utile anche per i consumatori italiani

Il tema delle carte di credito revolving torna al centro del dibattito europeo, rappresentando uno degli argomenti più controversi nei rapporti banca/consumatore. 

Questa volta lo scenario è la Spagna, dove il Tribunale di Barcellona (sentenza n. 423/2025 del 19 maggio 2025), ove è stato trattato il caso di un contratto di credito revolving stipulato con un noto istituto finanziario, fissando principi che – pur nascendo in un ordinamento straniero – richiamano direttamente la disciplina europea e quindi possono interessare anche i consumatori italiani (per un controllo della tua posizione, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


A.- Che cosa ha stabilito il Tribunale di Barcellona

Il giudice catalano è stato chiamato a valutare un contratto con TAEG al 24,51%, stipulato da una consumatrice con una nota finanziaria. La cliente lamentava interessi usurari e mancanza di trasparenza.

La Corte ha chiarito due aspetti fondamentali:

        (1) Confronto dei tassi: per stabilire se un credito revolving sia usurario, il raffronto non va fatto con i prestiti al consumo in generale, ma con i tassi specifici delle carte revolving, data la loro particolare struttura.

    (2) Trasparenza: non tutte le carte revolving sono automaticamente abusive, ma lo diventano quando il consumatore non riceve informazioni chiare e comprensibili sui costi reali, sul sistema di ammortamento e sui rischi (come l’effetto “valanga”, cioè il debito che si autoalimenta).

Il Tribunale ha concluso che, nel caso concreto, l’istituto aveva fornito informazioni sufficienti e non vi erano gli elementi tipici di abuso. Tuttavia, ha ribadito che il controllo di trasparenza resta essenziale.


B.- Perché interessa anche i consumatori italiani

La sentenza si fonda sulla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e sulla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori: norme europee che valgono in tutta l’Unione, Italia compresa.

La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il consumatore deve essere messo in condizione di capire il peso economico e giuridico del contratto, non solo leggerlo in modo formale. Questo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza italiana, ad esempio in materia di anatocismo o di mutui con clausole poco chiare.


C.- I rischi del credito revolving

Il problema principale delle carte revolving è che:

  • dietro rate piccole e apparentemente “facili”,
  • si nascondono interessi molto alti e tempi di rimborso lunghissimi,
  • con il rischio di diventare “debitori prigionieri”, come li ha definiti la stessa Corte Suprema spagnola.


D.- Cosa significa per i consumatori italiani

Anche se la sentenza è spagnola, il messaggio vale per tutti:

  1. Leggere attentamente i contratti prima di firmare.
  2. Pretendere la scheda informativa europea standardizzata (SECCI), che deve indicare TAEG, modalità di rimborso e costi.
  3. Confrontare sempre il TAEG con i tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia: se la differenza supera di molto la media, si può sospettare usura.
  4. In caso di dubbi, rivolgersi ad associazioni dei consumatori o legali specializzati per valutare la nullità di clausole abusive.

Tribunale di Barcellona.

domenica 2 novembre 2025

Fideiussione ≠ contratto autonomo di garanzia - la posizione della Cassazione

Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto delicato per i consumatori che, costretti a firmare contratti di garanzia forniti alla banca, si trovano in una successiva vicenda di difficoltà creditizia (per una valutazione dei vostri contratti bancari, scrivete a sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), evidenziando che spesso la banca vi chiede una garanzia, facendovi firmare dei moduli poco chiari, con il rischio di acquisire maggiori rischi e limiti rispetto a quelli necessari.

Occorre ricordare che a fideiussione è la forma più “classica” di garanzia bancaria: il garante si obbliga insieme al debitore principale, ma la sua responsabilità è collegata a quella del debitore.

In termini più semplici, se il debitore principale non paga, la banca "bussa" alla porta del garante (fideiussore), ma quest’ultimo può rivendicare le medesime tutele che spettano all'obbligato principale: può opporre le stesse difese del debitore (per esempio: il debito è nullo, già pagato, prescritto). Inoltre la banca deve rispettare i tempi fissati dall’art. 1957 c.c., cioè agire entro 6 mesi, altrimenti perde la possibilità di pretendere i soldi dal garante.

Ben diversa è la vita per colui che sottoscrive un contratto autonomo di garanzia, in quanto con la firma della garanzia non gode delle medesime tutele: il garante si impegna a pagare subito, senza poter sollevare eccezioni, anche se il debitore principale contesta il debito. Qui non c’è accessorietà: la garanzia “vive da sola” e non dipende dal debito principale. 

Questo tipo di garanzia è spesso usato nei grandi contratti tra imprese, negli appalti, nelle operazioni internazionali ed è richiesto dagli istituti di credito al fine di evitarsi successivi tentativi di evitare il pagamento da parte dei garanti.

E' facile comprende la grande differenza tra i due istituti: nel primo caso il garante ha degli scudi, nel secondo è praticamente indifeso.


- Cassazione ordinanza n. 14704/2025

La Suprema Corte ha voluto chiarire alcuni punti, partendo da una tipica vicenda ove il garante era un privato che aveva firmato due garanzie a favore di una banca:

  • una fideiussione omnibus (cioè che copre più operazioni bancarie),
  • una fideiussione specifica su un mutuo.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna aveva detto classificato i due contratti come contratti autonomi di garanzia (e non fideiussioni) partendo dalla lettura delle clausole contenute all'interno.

In entrambi i contratti risultava la seguente dicitura “il garante paga a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” ossia una dichiarazione esplicita di rinuncia alle prerogative riconosciute al fideiussore, tanto da farle rientrare nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia.

La Cassazione ha ritenuto la posizione della Corte di appello di Bologna errata, evidenziando che non può bastare la sola clausola “a prima richiesta” per poter escludere la natura di fideiussione di un contratto.

Secondo gli Ermellini, il giudice deve guardare l’intero contratto: se ci sono riferimenti alla solidarietà col debitore, al termine dell’art. 1957 c.c., alla parola stessa “fideiussione”, allora significa che resta una fideiussione classica.

Solo quando la garanzia è davvero indipendente dal debito principale, senza vincoli di accessorietà, si può parlare di contratto autonomo di garanzia.

La pronuncia assume una certa importanza per noi tutti, in quanto limita le banche che vogliono limitare i diritti dei consumatori inserendo la semplice dicitura “a prima richiesta” per trasformare la fideiussione in un impegno senza difese.

Grazie a questa difesa, invece, il garante viene più tutelato, in quanto l'istituto di credito deve rispettare termini e condizioni precise e il garante può far valere le stesse eccezioni del debitore.


- Attenzione a cosa si firma: alcuni consigli

Di seguito, vi proponiamo alcuni consigli prima di offrire una garanzia scritta in favore di terzi (amici, parenti, società etc.....).




















Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile - Ordinanza n. 14704/2025

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...