domenica 22 novembre 2015

Validi gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari

La Cassazione ha deciso di mettere termine al recente dubbio sollevato in merito alla validità degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti e firmati da funzionari privi di potere, in quanto non dirigenti.

La questione era sorta a seguito della sentenza n. 37/2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato la illegittimità della prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate, la quale aveva consentito la firma degli avvisi di accertamento da parte di funzionari privi di carica dirigenziale (vedi).

L'orientamento seguito, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale, è stato quello di dichiarare nulli gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate al contribuente se sottoscritti da funzionari privi del potere di firma derivante da concorso pubblico, non potendo supplire a tale carenza l'eventuale delega attribuita dal dirigente (vedi).

Orbene, la Corte di Cassazione (con tre sentenze: 22800/2015 - 22803/2015 - 22810/2015) ha stabilito che sono validi gli atti firmati dal funzionario privo di firma, laddove vi sia la delega di firma conferita dal dirigente dell'ufficio.

Di conseguenza, sono validi gli atti firmati dai funzionari privi di qualifica dirigenziale, sempre ché la delega conferita dal dirigente non sia "in bianco", ossia non deve essere estremamente generica senza l'indicazione della persona delegata, dei poteri di firma e degli atti oggetto di delega.

Ne consegue, che tutti gli atti firmati dai funzionari erano e dovranno, essere considerati pienamente validi, anche se sottoscritti da soggetto privo del potere di firmare l'atto notificato al contribuente.

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