La
sentenza di questa domenica ha ad oggetto la garanzia offerta da un
privato (consumatore) in favore di una società commerciale per un
contratto di apertura di conto corrente acceso presso una banca
La vicenda si sviluppa in Romania, ove nel 2008 una società rumena sottoscrive un contratto di conto corrente ed un relativo contratto di apertura di credito con Banca Comerciala Intesa Sanpaolo România SA.
La società chiede, attraverso l'amministratore, di poter ottenere un aumento della linea di credito, e la banca subordina un miglioramento dell'apertura di credito al rilascio di una contratto aggiuntivo fatto sottoscrivere ai genitori del legale rappresentante.
Con tale contratto venivano poste delle nuove garanzie in favore della banca ed a carico dei genitori del socio unico e amministratore.
Successivamente, la società non riusciva ad onorare l'impegno contratto con la banca, e quest'ultima si era rivolta ai genitori per ottenere la soddisfazione del proprio credito.
Arrivati avanti al tribunale rumeno, il giudice si è rivolto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per valutare se le clausole sottoscritte da un privato per garantire una società commerciale debba trovare applicazione la normativa prevista a tutela del consumatore.
La società chiede, attraverso l'amministratore, di poter ottenere un aumento della linea di credito, e la banca subordina un miglioramento dell'apertura di credito al rilascio di una contratto aggiuntivo fatto sottoscrivere ai genitori del legale rappresentante.
Con tale contratto venivano poste delle nuove garanzie in favore della banca ed a carico dei genitori del socio unico e amministratore.
Successivamente, la società non riusciva ad onorare l'impegno contratto con la banca, e quest'ultima si era rivolta ai genitori per ottenere la soddisfazione del proprio credito.
Arrivati avanti al tribunale rumeno, il giudice si è rivolto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per valutare se le clausole sottoscritte da un privato per garantire una società commerciale debba trovare applicazione la normativa prevista a tutela del consumatore.
E il giudice comunitario è stato chiaro nell'affermare che, per le ragioni che potete leggere nella sentenza che trovate qui di seguito, se una persona persona fisica abbia posto una garanzia per l'adempimento delle
obbligazioni contratte da una società commerciale verso un istituto di credito, il giudice nazionale deve determinare se tale persona privata (garante) abbia agito nell'ambito della propria attività professionale, oppure per semplici scopi di natura privata.
Solo in tale ultima ipotesi, il giudice nazionale dovrà applicare le norme poste a tutela del consumatore, disattendendo determinate clausole contrattuali che si pongano in contrasto con il Codice del Consumo, con conseguente nullità.
Se, al contrario, il garante ha agito all'interno di un proprio interesse professionale - ad esempio giustificato dal suo ruolo all'interno della società beneficiaria della garanzia - il giudice non può applicare alcuna norma prevista a difesa del consumatore.
Qui la sentenza.
Solo in tale ultima ipotesi, il giudice nazionale dovrà applicare le norme poste a tutela del consumatore, disattendendo determinate clausole contrattuali che si pongano in contrasto con il Codice del Consumo, con conseguente nullità.
Se, al contrario, il garante ha agito all'interno di un proprio interesse professionale - ad esempio giustificato dal suo ruolo all'interno della società beneficiaria della garanzia - il giudice non può applicare alcuna norma prevista a difesa del consumatore.
Qui la sentenza.
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