domenica 31 gennaio 2016

Non esiste un diritto generale all'oblio on line

Il diritto all'oblio (right to be forgotten) è un argomento che è stato oggetto di discussione costante negli ultimi tempi, anche dai giudici chiamati a decidere in merito alla presenza di notizie pubblicate in rete o indicizzate dai motori di ricerca.

La sentenza pilota in questa materia, ossia quella utilizzata dai giudici ai fini della decisione, è quella pronunciata dalla Corte di giustizia dell'unione europea C- 131/12, ove il giudice europeo ha tracciato i principi principali per la tutela della riservatezza del singolo e, allo stesso tempo, il diritto di stampa e critica (vedi).

Nel caso di specie, il ricorso viene proposto da un professionista che, a seguito di alcune ricerche via internet, risulta avvicinato alle vicende della malavita organizzata romana per vicende concluse alcuni anni addietro.

La parte ricorrente ha chiesto, con la propria domanda, la cancellazione delle pagine web e, in particolare, delle indicizzazioni via internet, con risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23771/2015, ha ritenuto di non accogliere le domande proposte dal professionista, delimitando il diritto all'oblio ai tempi di internet.

Il giudice romano, richiamando i precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di far prevalere il diritto all'informazione e all'interesse pubblico, a discapito del diritto di tutela del privato.

Il Tribunale di Roma osserva, infatti, che da una parte gli eventi richiamate nelle notizie sono abbastanza recenti, tali da giustificare la loro pubblicazione on line, mantenendo un carattere di attualità e rilevanza pubblica.

Sotto altro profilo, la persona richiamata nelle notizie (ossia il ricorrente) è soggetto avente richiamato profilo pubblico, tale da giustificare la pubblicazione in rete di notizie che lo riguardano, anche sotto il profilo dell'indagine giudiziaria locale.

Per tali ragioni, prevalendo il carattere pubblico del personaggio, il giudice ha ritenuto di tutelare il diritto all'informazione rispetto a quello di tutela della riservatezza del singolo, con limitazione del diritto all'oblio

Questa sentenza si segnala perché si pone controcorrente rispetto ad altri precedenti sentenze pronunciate in materia, ove il diritto alla privacy è sempre stato ritenuto sacro e prevalente rispetto ad altri interessi.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...