venerdì 22 gennaio 2016

Sovraindebitamento: una nuova via per cancellare i debiti e ripartire

In questo periodo di grave crisi strutturale che investe tutti i soggetti, dai piccoli imprenditori agli artigiani ai consumatori stessi, nasce una nuova e importante opportunità volta ad alleggerire, o addirittura cancellare, il pesante fardello costituito dai debiti.

Una grande speranza per chi ha la volontà e la voglia di ripartire ma non sa nè da dove iniziare nè come farlo.

Consumatore Informato vuole essere particolarmente vicina a chi si trova nell' incapacità di affrontare le obbligazioni assunte spesso a causa della improvvisa perdita del lavoro o per situazioni di personale disagio o malattia.

 
- Definizione di sovraindebitamento

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 introduce una nuova disciplina che ha premesso di affrontare la problematica legata alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali già vigenti (quali ad es. il concordato preventivo).

In altre parole anche i soggetti definiti "non fallibili", con particolare riguardo alla figura giuridica di persona fisica, che attraversano periodi di particolare crisi pedurante che li pongono nella difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte, possono essere beneficiari di tale Riforma.

L’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 descrive così la figura di sovraindebitamento:

la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

 
- Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti che possono essere beneficiare della procedura del sovraindebitamento sono, fra gli altri: l'imprenditore commerciale sotto-soglia, l'imprenditore agricolo, il socio illimitatamente responsabile, le società tra professionisti, i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi, il consumatore, ecc...

Solo il consumatore potrà accedere al piano del consumatore, tutti gli altri soggetti dovranno indirizzarsi verso altri due tipi di accordi:

- accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- liquidazione del patrimonio.


- La fattispecie del consumatore

Con il d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre2012, n. 221, in vigore dal 18 gennaio 2013 sono state introdotte delle sostanziali modifiche che riguardano proprio la figura del consumatore.

Per consumatore si intende colui che, in quanto persona fisica, ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale.
Gli aspetti più rilevanti di questa modifica possono essere cosi sintetizzati:

- la definizione della figura del consumatore quale beneficiario di una apposita procedura (piano del consumatore);

- l’introduzione, oltre alla previsione dell’accordo nell’ambito della procedura di composizione della crisi, di una terza procedura, quella di liquidazione del patrimonio;

- l’introduzione, al termine della liquidazione e a determinate condizioni, della procedura di esdebitazione, sia pure soltanto per le persone fisiche;

- la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, ancorché al ricorrere di determinate condizioni;

- la riduzione della soglia della maggioranza qualificata dei consensi necessari al raggiungimento dell’accordo di composizione della crisi dal 70% al 60% con l’introduzione della regola in base alla quale la mancanza del voto vale quale voto favorevole (c.d. silenzio assenso).
(Fonte: Cons. Naz. dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento").

Il piano del consumatore presenta alcune significative differenze rispetto agli altri due tipi di accordo; quella più rilevante è che la proposta del consumatore non è sottoposta all' approvazione dei creditori.


- Come agire

Il primo step per il debitore, è quello di presentare al Giudice del Tribunale di competenza territoriale un' istanza per la nomina del professionista (ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3).

Il Giudice nominerà il Professionista (O.C.C. o Gestore) che, insieme al consulente del debitore, predispone la domanda, la proposta, il piano e la relazione attestativa sulla fattibilità del piano.

Il Giudice, valutata l’ammissibilità della proposta, dichiara aperta la procedura (verrà fissata un’udienza prima di quella di omologazione nella quale il Giudice prende atto delle maggioranze) e fissa l’udienza di omologazione, disponendo le comunicazioni ai creditori e le pubblicità previste dalla legge e dal decreto stesso.

Se l’accordo è raggiunto, l’O.C.C. redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori, allegando il testo dell’accordo.

Nei dieci giorni successivi, i creditori possono contestare l’accordo.

Trascorso tale ultimo termine, l’O.C.C. trasmette al Giudice la relazione, le contestazioni ricevute, il testo dell’accordo e l’attestazione definitiva di fattibilità del piano.

Risolte le contestazioni, il Giudice omologa l’accordo che deve avvenire nei sei mesi dalla presentazione della domanda.


- Quali effetti?

Il deposito della proposta di accordo sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo quelli sui crediti prelatizi che decorrono secondo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 del c.c..

Il decreto di apertura della procedura, invece, produce gli effetti del pignoramento.

Il decreto di apertura della procedura determina il blocco delle azioni esecutive individuali (ma non quelle concorsuali) e dei sequestri conservativi, impedisce l’iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie ed in genere l’acquisizione da parte di creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

La sospensione non opera per i titolari di crediti impignorabili.


- E in caso di mancato pagamento di tasse o tributi?

Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria, ma con alcune varianti.

L’articolo 7, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”.

Infine, diversamente da quanto previsto dall’articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, nel campo di applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche i tributi locali.".

La proposta, in questo caso, va presentata “all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente".

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