lunedì 9 maggio 2016

Bonus energetico - l'Agenzia delle Entrate indica limiti e modalità di richiesta

Il recente intervento dell'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E che potete leggere di seguito, ha chiarito i limiti di detrazione fiscale consentito per i contribuenti (in particolar modo i condomini) debbano adeguare il loro sistema di riscaldamento con apposizione nei singoli alloggi del contatore individuale (c.d. bonus energetico).

Vi ricordiamo che l'adeguamento del sistema di riscaldamento condominiale, con predisposizione dei contatori individuali per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare, deve perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016, e non è soggetta a detrazione del 65%, a meno che tale opera non comporti una sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale con nuovo impianto a condensazione, seguendo quanto stabilito all'articolo 1, comma 347 della legge 296/2006.

Nel caso in cui il condominio non rispetti il limite appena richiamato, le spese sostenute per l'adeguamento dell'impianto sono detraibili sino al 50% per l'anno 2016, e al 36% dal 2017, così come previsto a mente dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, trattandosi di interventi per il risparmio energetico non qualificato.

L'Agenzia delle Entrate è chiara nel indicare sia i presupposti per poter domandare la misura fiscale di favore, indicando modalità di richiesta e i documenti da presentare agli uffici locali per ottenere il bonus fiscale.

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