domenica 4 settembre 2016

La Cassazione interviene in merito ai limiti del diritto all'oblio in internet

Questa domenica usciamo dagli argomenti classici del consumatore, ma affrontiamo un argomento sempre più sensibile e già trattato in questo blog: il diritto ad essere dimenticati/ cancellati in internet.

Il contrasto tra il diritto alla tutela della privacy e dei dati personali, da una parte, e il diritto di cronaca, dall'altra, trovano in rete un campo molto delicato ove i contrasti si stanno ripetendo con una frequenza costante.

La vicenda parte dalla pubblicazione in rete di notizie relative ad un gestore di un ristorante, oggetto di un procedimento penale.

Successivamente, il ristoratore aveva chiesto alla testata giornalistica on line l'immediata rimozione dell'articolo, nonché la deindicizzazione dell'articolo, non rispondendo lo stesso alla realtà dei fatti.

La vicenda, finita davanti ai giudici della Cassazione, è stata risolta in senso favorevole al ristoratore, nel senso che il giudice di legittimità ha accolto integralmente la tesi proposta dall'imprenditore, applicando in modo rigido il Codice della privacy.

La Cassazione ha chiarito che il trattamento dei dati a finalità di cronaca giornalistica è comunque soggetto alla disciplina generale prevista in materia di riservatezza, sicché la notizia non più corrispondente alla realtà, o superata dagli eventi successivi e comunque lesiva della riservatezza del soggetto destinatario, non può permanere in visione, sul sito web, per un tempo superiore (eccessivo) a quello richiesto per il pubblico interesse.

Così facendo, vi sarebbe un trattamento illegittimo dei dati personali con grave danno all'immagine del destinatario della notizia superata dagli eventi successivi e, quindi, non più proponibile in rete.

L'articolo, in conclusione, deve essere rimosso e deindicizzato rapidamente dall'editore on line, se non vuole incorrere nella richiesta di risarcimento danni da parte della persona offesa.

La soluzione interpretativa offerta dalla Corte è, invero, alquanto pericolosa e non completamente condivisibile, in quanto da una parte non chiarisce quale sia il "termine congruo di pubblicazione in rete idoneo a non violare la privacy altrui, dall'altra lascia una grande possibilità di cancellazione dei dati in rete al singolo, il quale può veder cancellate pagine web attraverso la mera diffida rivolta alla testata giornalistica on line.

Il tutto all'interno di un vuoto normativo che non agevola la soluzione di questo tipo di controversie.

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