domenica 16 ottobre 2016

Risarcimento escluso se il danneggiato è disattento

La sentenza che segnaliamo di seguito non rientra propriamente negli argomenti trattati in questo blog, ma è interessante perché affronta una vicenda tutt'altro che inusuale, delimitando la responsabilità da danno ex art. 2051 c.c. del condominio e della società di manutenzione dell'ascensore condominiale.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda una ipotesi abbastanza comune: Tizia prende l'ascensore e, arrivata al piano prescelto, aprendo la porta inciampa nel dislivello tra pavimento e ascensore. Il dislivello è stato creato da un cattivo funzionamento del macchinario che  si è arrestato più in basso rispetto al pavimento.

La signora, uscita all'improvviso e senza prestare la dovuta attenzione al dislivello, è inciampata con i conseguenti danni del caso.

La Cassazione, chiamata a decidere in merito alla responsabilità del condominio o della ditta di manutenzione dell'ascensore, ha escluso la responsabilità di questi ultimi, affermando il principio per il quale se la danneggiata avesse tenuto un comportamento attento e prudente, avrebbe potuto superare la possibile situazione di pericolo creata dall'improvviso e prematuro arresto dell'ascensore.

L'imprudenza della signora, che prima di uscire dall'ascensore non ha controllato l'anomalo arresto del mezzo, è stata ritenuta decisiva per escludere ogni forma di responsabilità del condominio e della società.

Nella vicenda affrontata dalla Corte, trattandosi di caso fortuito, il comportamento tenuto dal danneggiato che abbia adottato una condotta decisiva per la causazione dell'evento, esonera da ogni responsabilità sia il condominio che la società di manutenzione dell'ascensore.

Qui la sentenza.

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