Abbiamo trattato in questo blog i diritti spettanti al viaggiatore nel caso di cancellazione del volo aereo.
Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.
Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.
Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).
Qui la sentenza.
Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.
Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.
Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).
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