Il debito fiscale preteso dall'Amministrazione finanziaria attraverso l'Agente per la riscossione può (deve) essere annullato nel caso in cui l'Ufficio, al quale il contribuente contestato la pretesa in via stragiudiziale, non risponda entro 220 giorni.
Abbiamo già affrontato la questione, allorché la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, richiamando le norme introdotte dalla Legge di Bilancio, aveva annullato delle cartelle di pagamento per omessa risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria (o di Equitalia) alla richiesta di annullamento proveniente dal contribuente (vedi).
Orbene, il principio è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a cui si era rivolta sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia, convinti della infondatezza del ragionamento seguito dalla CTP.
Ed invece, il giudice di secondo grado ha riaffermato il principio, considerando illegittime le pretese di Equitalia a fronte di una richiesta di annullamento proveniente dal contribuente e priva di risposta entro 220 giorni.
Qui la sentenza.
Debito fiscale annullato in assenza di risposta by Consumatore Informato on Scribd
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