domenica 12 novembre 2017

Nel TAEG deve essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa

Questa domenica torniamo a  trattare un argomento caro a questo blog, ossia il rapporto tra banca e consumatore, in particolare laddove quest'ultimo si rechi alla sua filiale per chiedere un finanziamento.

Non di rado, il costo del finanziamento comprende molte voci (spese di istruttoria, analisi, assicurazione etc...) che vengono tutte sintetizzate nel tasso annuo effettivo globale: TAEG.

Il quesito che molto spesso ci viene posto dai consumatori è: "sono dovute tutte queste spese? - non è troppo caro il finanziamento? il TAEG è giusto?".

In effetti, l'ultimo quesito è corretto e, sia chiaro, di non facile risposta, in quanto ci costringe a chiederci quali costi del finanziamento devono essere incluse nel TAEG?

La questione è stata affrontata in più circostanze, sia a livello di dottrina che dai giudici, i quali hanno in più circostanze ristretto/allargato il numero delle voci dei costi che devono essere considerati nel TAEG.

Vi ricordiamo che se il TAEG (che altro non è che un tasso) non include alcuna delle voci, il vostro costo del finanziamento non è determinato in modo corretto dalla banca e, come conseguenza, potete chiedere una riduzione sostanziale degli interessi da pagare con la vostra rata periodica.

Ad esempio, è dibattuto se nel calcolo del tasso annuo effettivo globale debba essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa proposta dalla banca al consumatore e collegata al finanziamento (credito al consumo) concesso.

E' intervenuto, sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario che ha delineato i presupposti per l'inclusione della polizza assicurativa tra i costi che devono essere oggetto di calcolo per il TAEG, richiamando l'art. 121 TUB, norma che prevede tra l'altro che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi  assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, od ottenerlo alle condizioni offerte".

L'Arbitro ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione del contratto di assicurazione come facoltativo, la polizza deve essere inclusa nel contratto di finanziamento se rispetta i presupposti di cui all'art. 121 TUB, cosicché possa essere considerata connessa al  finanziamento concesso a un consumatore.

La polizza è collegata se incide in modo diretto nel rischio solvibilità, consentendo al consumatore di conservare la propria situazione patrimoniale e finanziaria al verificarsi dell'evento previsto e, inoltre, se i due contratti presentano una chiara connessione genetica e funzionale, tale da considerare che l'una (la polizza) trova giustificazione nel contrato principale (finanziamento).

In termini più semplici, se la copertura assicurativa interviene solo per insolvenza nel pagamento delle rate da parte del consumatore in favore della banca, è evidente che tale costo è connesso al contratto di finanziamento e deve essere incluso nella determinazione del TAEG del contratto principale.

Di seguito la decisione 10621/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario.
TAEG & spese per il finanziamento: deve essere inclusa anche l'assicurazione facoltativa by Consumatore Informato on Scribd

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