domenica 3 dicembre 2017

Gas & bollette non pagate: i diritti dei consumatori, gli obblighi della società venditrice

Questa domenica vi segnaliamo la recente decisione resa dal Tribunale di Milano, XI sezione civile e che si può leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a decidere la legittimità della richiesta di pagamento avanzata da una società fornitrice di gas per bollette non pagate da un proprio cliente.

Il provvedimento viene portato alla vostra attenzione, in quanto il giudice ha respinto la richiesta della società (avanzata con decreto ingiuntivo), riconoscendo alcuni diritti per il consumatore nel rapporto con il venditore di gas metano, e conseguenti obblighi gravanti su quest'ultimo.

La sentenza all'attenzione dei lettori segna un ulteriore sbarramento alla prassi di molte grandi società fornitrici di gas, come di altri beni di consumo (elettricità, acqua etc.), di addebitare importi elevati in fattura,  spesso del tutto scollegati dai consumi reali (o anche solo presuntivi) effettuati dal cliente. Tale tipologia di addebiti è dovuta, molto spesso, ad errori gestionali delle aziende, che consistono in rilevazioni o comunicazioni tardive e difettose tra i vari uffici o società che compongono questi grandi enti.


Il giudice milanese interviene in questo tipo di richieste di pagamento, chiarendo una serie di diritti che devono valere per il consumatore di gas e riconosciuti dalla Delibera AEEG 18.10.2001 n. 229.

Il Tribunale di Milano evidenzia, a tal proposito, che la citata Delibera dell'Autorità garante indica "come regole non derogabili in pejus per gli utenti, per le utenze fino a 500 m3 cubi annui, quale quella in parola, la periodicità almeno quadrimestrale della fatturazione e l’obbligo per gli esercenti di inviare un addetto per la lettura almeno una volta l’anno, con obbligo di offrire la rateizzazione in caso di conguagli; tra una lettura e quella successiva la fatturazione avviene sulla base di consumi presunti determinati sulla scorta dei consumi storici, ma dovrà esserci un conguaglio annuale.".

Il giudice evidenzia i diritti spettanti al consumatore (entro i 500 m3 cubi) verso la società fornitrice, ossia:

(A)  Periodicità della fatturazione (almeno quadrimestrale);
(B)  Obbligo lettura effettiva del contatore una volta l’anno;
(C)  Rateizzazione dei conguagli;
(D) Conguaglio annuale;


Ai diritti spettanti al consumatore, così come appena sintetizzati, corrispondono relativi obblighi a carico della società venditrice, con conseguente obbligo a rispettare tali limiti nella fatturazione dei consumi verso il cliente.

Invero, i diritti della parte debole sono usualmente ignorati dalle società del settore, tant'è che è in voga l'usanza di chiedere conguagli per molte annualità (fino ai cinque anni oggetto di prescrizione ex art. 2948 c.c.).

Contro questa tendenza viene ribadita un’importante massima in materia di ripartizione dell’onere della prova (v. artt. 1218 e 2967 cod. civ.): nel contesto delle somministrazioni di energia e gas, a fronte della contestazione, anche in sede stragiudiziale, da parte del cliente dei consumi esposti sulla bolletta, spetta alla società fornitrice provare quanto gas ha consumato il cliente, quanto riporta il contatore, che i consumi corrispondono all’importo indicato in bolletta.

Tutto ciò è motivato dalla vicinanza della prova alle società fornitrici e non al cliente: sono loro, infatti, a poter meglio documentare l’attività gestionale che li ha portati ad emettere determinate fatture.

A fronte della richiesta di pagamento avanzata dal venditore, il cliente deve contestare la pretesa monetaria in modo specifico: ed è ovvio, perché in questo modo si prevengono comportamenti dettati da superficialità ed opportunismo (argomento, questo, ben noto alle società fornitrici e censito in diverse delibere dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico) e che non consentono alla fornitrice di discolparsi.

Si riporta un’interessante estratto della sentenza che, meglio di altri, fa comprendere qual è il comportamento a cui deve (dovrebbe) attenersi una società fornitrice “modello” per gestire i rapporti con la clientela: “è evidente che prima di agire in giudizio per richiedere una somma ingente per consumi del tutto esorbitanti per un’utenza domestica, la Società ALFA doveva almeno essa stessa chiarirsi quanti metri cubi aveva erogato sulla scorta di una fonte attendibile (e non già di una dichiarazione proveniente da un terzo (…)”.

La richiesta di pagamento da parte del venditore, quindi, deve essere motivata e circostanziata, anche per consentire al consumatore di poter accertare (controllare) l'effettiva esistenza del proprio obbligo di pagamento della fornitura di gas/energia ricevuta.

Qui la sentenza del Tribunale di Milano.

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