lunedì 12 marzo 2018

Stop ai maxi conguagli di energia a distanza di anni - prescrizione ridotta a 2 anni

Grande novità per i consumatori italiani, oggetto di richieste di pagamento a distanza di anni di bollette di conguaglio provenienti dalle società venditrici di energia elettrica. 

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (AREA) ha dato attuazione alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2018, ed ha previsto che dal 1° marzo 2018 la prescrizione per le fatture ritardate o di conguaglio viene fissata in 2 anni dalla data di consumo e non più di cinque.

L'Autorità garante ha evidenziato, come si legge nella delibera che potete trovate di seguito, che “nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”.

Appare evidente che tale novità pone a carico del venditore un obbligo di attivazione verso il consumatore più rapido, in quanto nel caso di suo ritardo nella fatturazione dei conguagli, pur disponendo dei dati di misura di rettifica, “per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l'Antitrust abbia aperto un procedimento nei confronti di quest'ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l'accertamento di una violazione”.

La misura viene incontro alle esigenze delle famiglie, oggetto di maxibollette provenienti a distanza di anni da parte delle società del settore di energia elettrica e gas, con importi molto superiori al consueto e per periodi remoti (vicino ai famosi 5 anni ex art. 2948 c.c.).

Le disposizioni introdotte dal legislatore trovano applicazione alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva: 
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; 
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019. 

Qui la delibera di AREA.

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