domenica 4 marzo 2018

Veicolo in leasing? la regione può chiedere di pagare il bollo anche all'utilizzatore

Quando concludo un contratto di leasing del veicolo, a chi spetta pagare il bollo di circolazione preteso dalla Regione? Usualmente si pensa che tale onere sia a carico della società che concede in leasing il veicolo, in quanto rimane proprietaria del mezzo fino a quando l'altra parte non decide di acquistare il bene.

E invece la Commissione Tributaria Regionale ha ribadito il principio generale secondo il quale per l'ente impositore (la regione nel caso di specie) sia indifferente la posizione dell'utilizzatore del mezzo o del proprietario: di conseguenza, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, di fronte all'ente regionale sia il proprietario dell'auto che  l'utilizzatore in leasing sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica.

Ne consegue che L'ente regionale può pertanto avanzare la propria pretesa indifferentemente a ciascuna delle due parti, alla quale chiedere il versamento dell'importo previsto quale tassa di circolazione.

La CTR, accogliendo il ricorso proposto dalla Regione Lombardia ha chiarito che nel caso di specie esiste un rapporto di solidarietà tra proprietario ed utilizzatore, tale da rendere indifferente per l'Amministrazione la diversa posizione.

Non esiste, in altri termini, alcun beneficio di preventiva escussione e quindi la regione può ben presentarsi dall'utilizzatore del veicolo, ma non proprietario, e chiedergli il pagamento del bollo.

Vi consigliamo, quindi, di verificare sul punto il contratto ed evitare che sia omessa la disciplina di questo costo, verificando che vi sia un impegno preciso della società di leasing di rimborsarvi l'eventuale richiesta di pagamento del bollo del veicolo oggetto di locazione finanziaria, per il quale avete anticipato il versamento alla regione.

Qui il provvedimento della CTR Lombardia.

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
Sez. X

[omissis]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La xxx SpA, ora incorporata in xxx SpA e la xxx, hanno impugnato in primo grado gli avvisi di accertamento in·epigrafe elencati, emessi a titolo di tassa automobilistica anno 2010, affermando che i veicoli sono stati ceduti in locazione finanziaria a terzi che, essendo gli utilizzatori del mezzo, devono pagare la tassa di circolazione. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso in quanto: a) La Cassazione Sez. Trib. 27 gennaio/21 marzo 2012 n.4507, ha autorevolmente affermato che l'art.7, comma 2, della legge n.99/2009 "... ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo "gli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria", è agevole osservare che la norma, non avendo né natura interpretativa né procedimentale, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (15/8/2009) la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing ..."; b) Sul punto è altresì intervenuto il decreto legge 19 giugno 2015 n.78 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. 125 (art.9 comma 9 bis) che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art.5, comma 29, del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953 convertito in legge 28 febbraio 1983 n.53, come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n.99, stabilendo che" ... in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria". Propone appello la Regione per i seguenti motivi: 1) Violazione e omessa applicazione dell'art. 1294 cod. civ., nonché conseguente violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 32, D.L. n. 953 del 1982, convertito con L. n. 53/1983, così come modificato dall'art. 7, comma 2, Legge n. 99/2009, violazione dell'art.12 delle preleggi. La difesa del contribuente sostiene che le varie norme succedutesi negli ultimi anni - e precisamente la norma di interpretazione autentica recata dalla Legge 6 agosto 2015 nr. 125 e la sua successiva abrogazione disposta dalla Legge 7 agosto 2016 nr. 160 - lungi dal poter essere interpretate come indicatrici della solidarietà passiva che vi sarebbe stata tra il 2009 e il 2015 tra società di leasing e utilizzatore, semplicemente sortiscono l'unico effetto di far rivivere, per l'anno oggetto della presente controversia (il 2010), la norma originaria di cui alla citata Legge nr. 99/2009. All'udienza odierna le parti hanno ribadito le loro argomentazioni insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Regione è fondato. La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 7 L. 99/09 applicabile a tutti i rapporti sorti dopo la sua pubblicazione e in particolare i soggetti passivi del tributo che la citata norma indica "proprietari, usufruttuari, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria...". Il proprietario dell'auto e l'utilizzatore in leasing sono, quindi, obbligati in solido nei confronti della Regione al pagamento della tassa automobilistica e l'Ente, nell'arco temporale di vigenza dei contratti di leasing, può rivolgersi indifferentemente a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento della tassa senza che il proprietario o l'utilizzatore possano invocare il beneficium excussionis. Né questo giudice ritiene di aderire alla tesi che "ovvero" indicato dall'art. 7 cit. (ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria ..."), con riferimento all'utilizzatore in leasing, abbia valore "ad escludendum" all'obbligazione degli altri soggetti, avendo solo la funzione di aggiungere un altro soggetto ai vari coobbligati ivi indicati, essendo stato tale termine utilizzato dal legislatore a titolo additivo in luogo della congiunzione disgiuntiva" e" e non in senso disgiuntivo. Altro elemento che fa propendere per la sussistenza dell'obbligazione solidale anche in capo alla concedente-proprietaria è il comma secondo dello stesso art. 7 1. 99/09 che prevede "al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni ... sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti". Pur trattandosi di una facoltà in capo alle società concedenti ("possono provvedere"), il comma secondo disciplina le modalità di versamento delle tasse (con modalità cumulative) a carico di un soggetto evidentemente coobbligato al pagamento, non avendo altrimenti senso disciplinare modalità di pagamento nei confronti di un soggetto non obbligato al pagamento della tassa automobilistica. Inoltre il comma secondo bis dell'art. 7 della L. n. 99/09, precisando che solamente a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale, fa desumere che, in precedenza l'obbligazione era solidale con il proprietario del veicolo, cioè la società di leasing. La solidarietà consente al creditore di rivolgersi verso l'uno o l'altro dei debitori solidali senza necessità di un accertamento congiunto. Naturalmente il debitore solidale esecutato potrà esercitare il regresso in base alle regole civilistiche, ex art. 1299 c.c., nei confronti dell'altro obbligato. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 10,

ACCOGLIE

l'appello della Regione e per l'effetto riforma l'impugnata sentenza. Condanna i contribuenti al pagamento delle spese processuali alla Regione, che liquida in euro 1938,25 oltre IVA e CPA se dovuti.
Milano, 04 luglio 2017.

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