domenica 20 maggio 2018

Si può uscire dai debiti con il piano del consumatore

Oggi esaminiamo insieme una pronuncia del Tribunale di Napoli, l'ordinanza n. 69 del 22 gennaio 2018 (puoi trovarla qui sotto), e ciò nell'ottica di fornirvi, a mano a mano, strumenti aggiornati e preziosi per scoprire uno nuovo istituto creato per aiutare il consumatore in difficoltà: il sovra indebitamento del consumatore.

Questo strumento, già varato dalla legge 3/2012 e s.m.i. nell'ambito delle crisi da sovra indebitamento e poco conosciuto, è stato introdotto dal legislatore con il fine risolvere i molteplici e drammatici casi di crisi di consumatori indebitatisi negli anni.

In tempi non sospetti, la nostra Associazione ha accennato agli aspetti più importanti di questo istituto (v. qui) oltreché al superamento delle prime ritrosie da parte dei giudici italiani nella sua applicazione (v. qui).

In estrema sintesi, questo istituto consente al debitore che si trova in una situazione di grave squilibrio tra i debiti ed i crediti di rivolgersi al giudice il quale, affidandosi ad un organismo di composizione della crisi ed anche contro l'opinione dei creditori, può sospendere procedure esecutive, tagliare/ristrutturare i debiti e convalidare (o, meglio, omologare) piani vantaggiosi per il consumatore e non troppo svantaggiosi per i creditori.

□     Il caso: questa vicenda è, purtroppo, drammaticamente comune nelle case italiane. Il debitore, sposato e con due figli, ha perso improvvisamente il lavoro, dovendo così fronteggiare un fitto di 600.00 euro mensili oltre a varie esposizioni verso gli istituti di credito. 

Per di più, le condizioni di salute della moglie sono via via peggiorate ed anche uno dei figli ha perso il lavoro: tale pesante situazione ha portato ad una separazione dei coniugi, con addebito delle spese mediche all'ex marito. 

Il debitore, senza patrimonio ma con la grazia di una pur minima entrata dovuta alla sua provvidenziale riassunzione nella pubblica amministrazione, si è avvalso dello strumento del piano del consumatore

□     Le criticità: a fronte di un piano tutto sommato appetibile per i creditori, la banca si è opposta, sostenendo che, in fondo, è stato il debitore ad indebitarsi oltre le proprie possibilità economiche. 

Tale rilievo critico è molto rilevante, poiché molti tribunali italiani si fermano a vagliare se il debitore merita o meno di accedere al piano del consumatore e non procedono oltre: spesso compiendo valutazioni simili a quelle del giudice fallimentare, giungono a ritenere che le ragioni di credito sia degne di più attenzione. 

Tuttavia, in questo istituto il profilo preliminare della meritevolezza è requisito costante ed ineludibile: deve sussistere la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria e questa non deve essere causata dalla condotta colposa del debitore. 

□     La pronuncia: proprio il dato sulla meritevolezza è quello più importante nella pronuncia in esame e ci consente di riallacciarci con quanto detto all'inizio.

Nel caso di specie, il giudice napoletano ha ritenuto testualmente che "la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovra indebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (...) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria".

In particolare, il giudice ha esaminato la tipologia di debiti contratti, la ragionevole prospettiva di volerli adempiere e la situazione personale del debitore, come evolutasi nel tempo. Da queste valutazioni è emerso, dunque, che il debitore "confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa".

□     Conclusioni: dalla pronuncia emerge una chiara distinzione tra vicende che, suo malgrado, riguardano il consumatore (es. difficile condizione familiare, perdita del lavoro etc.) e condotta colposa, il cui sintomo è dato, per esempio, dal contrarre debiti oltre la propria capacità di onorarli.

Ma non basta.

Più avanti, avremo modo di esaminare in dettaglio i requisiti e gli elementi di cui si compone un ricorso per la convalida del piano del consumatore.

Basti, ad ora, ricordare i seguenti requisiti:

     (1) essere consumatori;

     (2) squilibrio tra debiti, patrimonio e reddito; 

     (3) non avere originato con colpa tale squilibrio; 

     (4) disporre di un reddito pur minimo per fronteggiare, in modo agevolato, i debiti: in             caso contrario sarà più conveniente per i creditori procedere con i metodi tradizionali             (esecuzione forzata). 

Di seguito, puoi trovare l'ordinanza per esteso. 
Omologa Piano Consumatore by Consumatore Informato on Scribd

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