domenica 16 settembre 2018

Barclays: vessatorie le clausole del mutuo in Franco Svizzero

Torniamo a trattare un argomento caro ai lettori di questo blog, ossia la commercializzazione da parte di Barclays di una particolare tipologia di mutuo fondiario indicizzato in Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor.

Il prodotto bancario è stato offerto da Banca Wookwich S.p.a., società assorbita da Barclays, per il periodo 2003 - 2010 ed ha riguardato più di cinquemila consumatori, interessati a concludere un contratto vantaggioso in termini di pagamento delle rate mensili e, successivamente, del rimborso della somma mutuata.

Abbiamo già trattato la questione (vedi qui), evidenziando alcune anomalie di questi contratti di mutuo, strutturato in modo estremamente complesso tanto da farlo ad avvicinare ad uno strumento finanziario adatto ad investitori, e non semplici consumatori.

Il contratto di mutuo consiste in un prodotto indicizzato caratterizzato dalla presenza di:

a) una valuta straniera, il Franco Svizzero (CHF) e;
b) un tasso Libor a sei mesi al Franco Svizzero.

Il capitale viene erogato al cliente in Euro, indicizzato Franco Svizzero, sulla base di un cambio convenzionale pre stabilito e, con cadenza semestrale, la banca provvede a confrontare l'andamento del tasso convenzionale con quello effettivo indicizzato, disponendo gli eventuali "conguagli semestrali" rappresentato dalla somma di due valori: 
a) capitale rivalutato: la differenza tra l'importo totale delle rate scadute versato dal consumatore nel semestre precedente e l'importo dovuto sulla base dell'effettivo cambio effettivo CHF/Euro (rivalutazione valutaria); 
b) interessi rivalutati: la differenza tra l'importo totale degli interessi versati e quello ricalcolato secondo il tasso Libor CHF a sei mesi del periodo.

La somma dei valori sopra rivalutati ha creato, due volte all'anno, la somma (a credito o debito) tra le parti con obbligo da parte della banca di addebitare/accreditare l'importo sul conto del cliente/mutuatario.

La particolare tipologia di mutuo, da taluni avvicinata alla figura di un prodotto finanziario, ha potuto reggere ed avere una sua logica sino a quando, a partire dal 2011, una rivalutazione del Franco Svizzero rispetto all'Euro ha portato la Banca centrale Svizzera ad adottare politiche monetarie di stabilizzazione e, con decisione improvvisa del gennaio 2015, a rinunciare ad ogni ulteriore controllo della moneta nazionale, lasciando fluttuare liberamente al cambio della moneta. Tale decisione, a prescindere dalle responsabilità della banca, ha inciso nei rapporti con i mutuatari, vittime della ricaduta economica negativa derivante dalla decisione adottata dalla Svizzera.

In effetti, il costo della rata periodica e del relativo conguaglio è aumentato a carico dei consumatore, e gli stessi costi per una eventuale estinzione anticipata, o la portabilità verso altro istituto di credito, sono divenuti estremamente gravosi per il cliente.

Questi particolari mutui sono stati oggetto del controllo da parte dell'Antitrust, chiamata a verificare se le clausole contrattuali erano chiare e trasparenti nel prevedere e disciplinare tutti gli aspetti inerenti al rapporto bancario.

Oggetto dell'intervento di AGCM, che trovate di seguito, sono state le seguenti clausole relative:
  • al meccanismo di doppia indicizzazione del contratto di mutuo;
  • all'estinzione anticipata del mutuo indicizzato;
  • alla conversione del tasso riferito al Franco Svizzero al tasso d'interesse all'Euro. 

L'Antitrust ha accertato il carattere vessatorio delle clausole contenute nei contratti di mutuo indicizzato, evidenziando che le norme contrattuali sarebbero prive di chiarezza e trasparenza, violando l'art. 35 del Codice del Consumo.

Riteniamo interessante, sotto questo profilo, richiamare le considerazioni espresse sul punto dall'organo di controllo: "Le clausole appaiono […] per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all'art. 35, comma 1 del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite".

Tali carenze sono emerse sia con riferimento al procedimento per la doppia indicizzazione del contratto, le quali "[…] non espongono in maniera intellegibile il funzionamento dei meccanismi de quibus, e non indicano le operazioni aritmetiche alla base di questa duplice indicizzazione e relative al deposito fruttifero. In tal modo, le suddette clausole non informano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale è solo indicativo, in quanto cambia nel tempo per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria".

Anche la clausola inerente l'estinzione anticipata del mutuo prevede una modalità di calcolo espressa in modo poco trasparente e che non consente al cliente di comprendere quali siano i costi e la tipologia di calcolo nel caso di conclusione anticipata del contratto (vedasi il provvedimento nella parte in cui distingue tra capitale residuo e debito residuo).

Medesime conclusioni sono state raggiunte dall'Autorità garante in merito alle clausole inerenti la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero (CHF) rispetto all'Euro, redatte in modo non chiaro e comprensibile per il consumatore, il quale non viene messo nella posizione di poter comprendere gli effetti conseguenti dal meccanismo previsto dal contratto, e le relative conseguenze economiche. 

Qui il provvedimento di AGCM.

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