domenica 23 settembre 2018

Bene la Cassazione che protegge gli animali contro il collare antiabbaio

Questa domenica vi proponiamo il condivisibile - e speriamo non isolato - provvedimento della Corte di Cassazione - Sez. III^ Penale (n. 3290/2018, con il quale è stato punito l'utilizzo del collare elettronico, considerato oggetto dannoso verso l'animale.

La Cassazione ha sostanzialmente condannato l'utilizzo di questo oggetto, laddove sia finalizzato ad infierire sull'animale dolore fisico, ma anche una sofferenza che consiste in soli patimenti.

Come evidenziato nella sentenza che potete visionare di seguito, il c.d. collare antiabbaio, congegno elettronico che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite controllo a distanza è considerato sistema idoneo a infierire all'animale doloro e sofferenza.

Và da sé, come chiarito dalla Cassazione, che tale condotta "integra il reato di cui all'art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (così Sez.3, n. 38034 del 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez.3, n. 21932 del 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez.3, n. 15061 del 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).".

E quindi, pare di intendere, la volontà del padrone dell'animale di voler utilizzare tale collare per ottenere l'effetto desiderato è presupposto per l'esistenza del presupposto soggettivo del reato di cui all'art. 727 c.p..

Sotto il profilo oggetto, invece, la sentenza viene segnalata perché rientra nel consolidato filone inagurato dalla Cassazione che ha precisato che" costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono i il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (cfr. Sez.7, ord. n. 46560 del 10/07/2015,Francescangeli e altro, Rv. 265267). E comunque per "abbandono" si intende non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia (cfr. Sez.3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366)". 

Quindi, ogni comportamento del padrone (detentore) verso l'animale idoneo anche solo ad incidere sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurando a quest'ultimo dolore fisico o psicologico è condotta a configuare il citato reato di maltrattamenti di animale.

Nel caso di specie, il reato è stato così giustificato "i due cani si trovavano all'interno di un recinto sito nei pressi di un capannone, muniti di collare antiabbaio funzionante, in quanto all'avvicinarsi dei verbalizzanti gli stessi non avevano abbaiato; la circostanza che tale collare era permanentemente indossato dagli animali era stata altresì confermata dal teste Previdi; il giudice di prime cure aveva tratto ulteriori argomenti per motivare il proprio giudizio di responsabilità dall'assunzione delle testimonianze del CT del pubblico ministero sul funzionamento dei collari e del medico, CT della parte civile, ricavando conferma della sussistenza del reato anche dal punto di vista soggettivo. In definitiva, questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia fornito congrua motivazione quanto alla affermata responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 727 c.p., di talchè le censure risultano manifestamente infondate con conseguente inammissibilità del ricorso.".

Qui il provvedimento 

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