domenica 9 settembre 2018

L'animale non è una cosa mobile - si ai suoi diritti e tutele

Questa domenica vi proponiamo un provvedimento, non più recente, della Corte di Cassazione - Sezione Penale, ove il giudice di legittimità  è chiamato a decidere in merito al sequestro conservativo, finalizzato alla successiva confisca, di un animale e dei suoi cuccioli.

Il provvedimento richiesto dal Pubblico Ministero, e rigettato nel corso del procedimento penale, è finalizzato alla sottrazione anche dei cuccioli dal proprietario.

Il provvedimento è interessante, in quanto al suo interno contiene una definizione dell'animale (considerato essere senziente e non più mera cosa mobile) tale da attribuire anche al nostro amico a quattro zampe una sua personalità giuridica e la titolarità di posizioni giuridiche.

La Corte di Cassazione ottiene tale risultato considerando sia la Legge n. 201/2010 con la quale è stata ratificata in Italia la Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, ma anche il diverso orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia negli ultimi decenni.

La Cassazione nega il provvedimento, evidenziando che lo stesso può trovare giustificazione nei confronti dell'animale maltrattato, ma non nei confronti degli altri animali che non possono essere considerati beni patrimoniali o corpi del reato.

Il giudice evidenzia, inoltre, che "Nel caso di specie, non v'è dubbio che la confisca prevista dall'art. 544-sexies, cod. pen., riguardi l'animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come 'corpo di reato', in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell'art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.".

Nel provvedimento in lettura, quindi, troviamo ancora una volta il principio secondo il quale l'animale non è una cosa mobile, bensì un essere senziente, meritevole di tutele e cure.

Qui il provvedimento della Corte di Cassazione.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 3 maggio 2017, n.20934 - Pres. Savani – est. Aceto
[omissis]
Considerato in diritto
2.Il ricorso è infondato.
3.La questione devoluta alla Corte di cassazione riguarda la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche i 'frutti' dei beni già sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., inesistenti alla data del primo sequestro e dunque estranei al suo oggetto.

3.1.Al riguardo, richiamare la giurisprudenza in tema di sequestro di 'frutti' ovvero di 'beni futuri' non è pertinente perché il PM non ha chiesto l'estensione del precedente sequestro ad un animale partorito successivamente ad esso, bensì il (nuovo) sequestro di un animale esistente nato in cattività.

3.2.La questione però non si risolve di certo con l'automatica trasposizione degli istituti civilistici nella materia penale, dovendosi aver riguardo alla funzione cui, nell'ordinamento penale, assolve caso per caso la confisca (in vista della quale il sequestro è consentito). Prova ne sia che, diversamente da quanto sostiene il PM ricorrente, in caso di sequestro preventivo di animale maltrattato non si applica l'art. 104, lett. a), disp. att. cod. proc. pen. (il cui terreno elettivo riguarda, semmai, i frutti civili dei mobili e dei crediti), bensì l'art. 19-quater, disp. coord. cod. pen., che prevede che gli animali 'oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca' (in questo caso ai sensi dell'art. 544-sexies, cod. pen.), siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministro della salute.

3.3.Occorre, dunque, avere riguardo alle ragioni della confisca.

3.4.Nel caso di specie, non v'è dubbio che la confisca prevista dall'art. 544-sexies, cod. pen., riguardi l'animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come 'corpo di reato', in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell'art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.

3.5.La confisca ha dunque ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente ed in costanza di sequestro. L'estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di 'frutti naturali' di cui agli artt. 820, comma primo e 822, comma secondo, cod. civ., gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici ad essi del tutto estranei.

3.6.La giurisprudenza citata dal PM a sostegno delle sue ragioni non è pertinente. Non sono traslabili al caso di specie i principi dettati in materia di gestione di beni immobili e di riscossione dei relativi canoni di locazione (Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, R., Rv. 260176; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalerà, Rv. 256775), né può fondatamente sostenersi che il cucciolo ripeta la 'natura illecita del bene da cui è ricavato', dovendosi escludere in radice che il genitore abbia tale natura.

3.7.Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca».

3.8.Il ricorso pertanto deve essere respinto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

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