Continuano gli interventi dell'Arbitro bancario e finanziario (ABF), chiamato a valutare la regolarità della clausola di estinzione di un mutuo in franchi svizzeri venduto da Barclays negli ultimi quindici anni.
Abbiamo già affrontato la vicenda Barclays, evidenziando il problema che riguarda coloro che hanno sottoscritto questi contratti, legati alla doppia conversione nel caso di estinzione del mutuo, con evidente aggravio dei costi a carico del risparmiatore. Abbiamo, inoltre, delineato le possibili vie d'uscita da questo tipo di mutuo anche alla luce della recente giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi qui).
(1) La vicenda
Il caso affrontato dall'Arbitro ha ad oggetto un contratto di mutuo fondiario indennizzato al franco svizzero (CHF) concluso tra un consumatore e Barclays nel mese di novembre 2009.
All'inizio di ottobre 2016, il consumatore si è rivolto all'istituto di credito chiedendo copia della documentazione e il conteggio informativo per l'estinzione anticipata del finanziamento. Ricevuta la documentazione da Barclays, il cliente è venuto a conoscenza della circostanza che , oltre al capitale residuo, avrebbe dovuto restituire € 55.000 a titolo di “rivalutazione”.
Il cliente ha deciso di sporgere reclamo verso l'istituto di credito, lamentando il mancato invio dei calcoli del conteggio rispetto alle condizioni contrattuali, con applicazione poco trasparente delle norme contrattuali.
Ha proposto il ricorso avanti all'ABF, chiedendo di dichiararsi la nullità delle clausole relative all'estinzione del contratto, ed in particolare la clausola di “rivalutazione”, norma che prevede(va) che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (ndr residuo), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso” (art. 7 del contratto).
Di conseguenza, secondo la richiesta del cliente (contestata da Barclays), il calcolo della somma per l'estinzione doveva essere la differenza tra quanto versato e quanto ancora dovuto in linea capitale.
(2) La decisione dell'ABF - la clausola art. 7 è nulla (no alla rivalutazione per l'estinzione)
L'Arbitro bancario - collegio di Roma - si è espresso in merito alla legittimità di clausole contrattuali che disciplinano il meccanismo del calcolo delle somme dovute dal cliente per la richiesta di estinzione dei un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.
L'arbitro, richiamando i precedenti del Collegio di coordinamento, ha analizzato il peculiare procedimento di indicizzazione previsto da Barclays che prevede un meccanismo di estinzione anticipata con una duplice conversione del capitale residuo:
1.- una prima conversione in franchi svizzeri al tasso convenzionale;
2.- una seconda conversione in euro al tasso del periodo previsto.
Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza dell'ABF, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto contrattuale, avendo Barclays violato le norme di trasparenza con riferimento all'art. 7 del contratto.
A tal proposito, il Collegio di Roma ha richiamato le diverse sentenze della Cassazione ed in particolare Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351, ove il Giudice di legittimità ha chiarito che “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, principio ribadito più di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea proprio contro Barclays (approfondimento).
La sentenza del giudice europeo, infatti, ha affermato che le clausole non espongono in maniera trasparente il funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera e la conversione del valore ottenuto, così consentendo al consumatore di valutarne l'impatto al momento della sottoscrizione.
L'ABF, richiamando le norme comunitarie, ha ritenuto l'art. 7 del mutuo di Barclays in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), in quanto (come afferma l'Arbitro), "[…] detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.
L'assenza di una trasparente e corretta determinazione delle condizioni (e dei calcoli) previsti nel caso di estinzione del mutuo indicizzato comporta la cancellazione di tali norme (in particolare l'art. 7 del contratto) con conseguente obbligo da parte di Barclays di provvedere all'estinzione anticipata del rapporto contrattuale ignorando tale articolo contrattuale: il cliente deve restituire alla società la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle somme già versate “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.
Qui di seguito, la decisione dell'ABF.
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