venerdì 19 ottobre 2018

Testamento & animali - è possibile lasciare l'eredità al nostro amico a quattro zampe?

Con questo intervento concludiamo il percorso iniziato alcuni mesi addietro e dedicato agli animali, alla loro tutela e protezione sia pratica che giuridica. Il nostro ultimo argomento è delicato in quanto trattata la questione eredità del padrone destinata all'animale: è possibile? ci sono dei limiti o delle regole?
E' infatti accaduto, con una certa frequenza, di aver letto o ascoltato storie di persone che hanno lasciato in eredità il proprio patrimonio in favore dell'amico a quattro zampe. Ma può un animale diventare erede degli averi del defunto?


La vicenda non è di così facile soluzione, in quanto l'animale non può essere destinatario diretto ed immediato dell'eredità del de cuius, ma solo in via indiretta può usufruire delle disposizioni previste dal testatore, attraverso altro soggetto che dia concreta applicazione a quanto previsto nel testamento.
  • Il regime successorio
Le norme che regolano le successioni prevedono che solo le persone fisiche e giuridiche possono essere destinatarie/beneficiarie delle volontà della persona defunta, la quale può disporre attraverso un atto specifico, il testamento, in merito a chi destinare i propri averi.


Senza voler entrare troppo in una materia estremamente complessa, si ricorda che il testamento deve comunque rispettare la c.d. quota legittima, ossia la porzione di eredità che spetta  ai parenti stretti (successori legittimari v. artt. 566 c.c. e seguenti): il rispetto di tale limite è necessario al fine di veder soddisfatta la finalità perseguita dal testatore, ossia donare al proprio animale, come vedremo in seguito.



Il testamento può prevedere un animale quale beneficiario della quota testamentaria?

  • L'animale non può essere beneficiario diretto dell'eredità  - la donazione testamentario

No, l'animale non può essere beneficiario di una eredità in ragione del presupposto previsto in materia, ossia che destinatario dell'eredità può essere solo una persona fisica o giuridica: l'animale non rientra in queste figure, essendo considerato un mero bene mobile.


E quindi, non possiamo destinare le nostre risorse all'amato amico a quattro zampe? Invero, il diritto trova sempre delle strade che superano i limiti di legge, ottenendo il risultato voluto dalla parte interessata.

Usualmente, il testatore prevede uno specifico lascito testamentario in favore di una persona fisica o giuridica, l'esecutore testamentario, con lo specifico vincolo di prendersi cura dell'animale. Non di rado, questa funzione viene svolta dalle associazioni a tutela degli animali, chiamate a proteggere e curare l'animale successivamente alla morte del suo padrone.

In alcuni casi, saliti anche alle cronache nazionali, sono stati creati appositi enti (fondazione) il cui fine era la cura del cane o il gatto destinatario dell'eredità.

In altri termini, la volontà del testatore viene realizzata in via mediata: un soggetto terzo assume l'obbligo giuridico di salvaguardare/curare il destinatario del lascito testamentario.
  • Aspetti pratici - come comportarsi?
Preso atto che è possibile destinare parte dell'eredità al proprio animale, quali sono gli aspetti pratici da considerare?

In primo luogo, come usualmente consigliato dai legali o dai notai, la porzione di eredità che si vuole destinare all'animale non deve superare la quota di legittima, ossia quella riservata ai parenti, come sopra anticipato, al fine di evitare ogni potenziale azione finalizzata a porre nel nulla il testamento da parte degli altri eredi.

Nel testamento deve essere specificato ogni singolo aspetto inerente il lascito, ossia sia il soggetto destinatario della somma o dei beni, sia il vincolo di destinazione dell'uso di tali valori, sia l'animale beneficiario.

L'associazione incaricata di curare il nostro amico a quattro zampe può, sempre per volontà del testatore, essere obbligata ad utilizzare l'eventuale somma residua avanzata in seguito alla morte dell'animale per altre attività rientranti nello statuto sociale.


E' consigliabile, vista la particolarità della volontà testamentaria, che l'atto di testamento sia redatto alla presenza di un professionista (avvocato o notaio) che garantisca la corretta traduzione della volontà del testatore, conservando il testamento presso il suo studio.

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