sabato 17 novembre 2018

Acquisto di un' auto usata - alcune considerazioni e consigli

E' dato storico e pacifico che per gli acquisti di veicoli, il mercato dell'usato doppia quello delle auto di nuova matricolazione, tant'è che molti suggerimenti/consigli vengono forniti a coloro che intendono diventare proprietari di una macchina usata.

Abbiamo deciso di offrire una breve, e non esaustiva, panoramica di diritti, garanzie, obblighi che riguardano il "consumatore di auto usate", fornendovi anche alcuni consigli per evitare la classica fregatura.

1.  Introduzione: il mercato dell'auto usata - la garanzia legale, limiti ed operatività
     
       1.a. Quadro economico
Il tema delle garanzie di cui dispone il consumatore dopo l'acquisto di un autoveicolo è rilevante per diverse ragioni, non ultimo il volume del mercato automobilistico in Italia, più conveniente rispetto alla media europea.

     1.b.  Operatività del codice del consumo: il rapporto tra il consumatore ed il professionista
Le garanzie speciali previste dal Codice del Consumo operano nei rapporti tra i consumatori ed i professionisti.  Questi ultimi si identificano tra coloro che sono organizzati in forma imprenditoriale. La disciplina sulla vendita di diritto comune riguarda invece gli scambi tra i privati.


Un discorso a parte merita la figura dell'intermediario professionista, qual è, ad esempio, il concessionario di auto usate. Anche a questa si applicano le norme del Codice del Consumo. 

     1.c.  Aspetti preliminari: come opera la garanzia legale
Ancora, è opportuno anticipare un aspetto molto importante della disciplina in esame.

Per i rapporti sopra individuati, la garanzia legale regolata dal Codice del Consumo si applica in modo imperativo. Si profila, da un lato, la garanzia legale che, come si è detto, non può essere derogata dalle parti; dall'altro, la garanzia convenzionale, che deve lasciare "impregiudicati" i diritti del consumatore  (v. infra).
2.  Garanzia consumeristica: gli scopi indirettamente perseguiti dal regolatore comunitario

     2.a. Le disposizioni in esame
La garanzia post-vendita è regolata dagli artt. 128 -135 del Codice del Consumo (d.lgs. 206 del 2005). È utile, a questo punto, capire quali sono le finalità di questo corposo complesso normativo. 

    2.b. Gli scopi perseguiti dal regolatore
Tale disciplina è volta a "calare" in Italia due scopi generali:
(a) libera circolazione e concorrenza in area CEE (ora UE), con rimozione graduale degli ostacoli a detto fine; 

(b) politica sociale di protezione degli interessi economici del consumatore.

Tali finalità vanno di pari passo con l'esigenza, e l'interesse, di porre il consumatore in posizione di "parità" col professionista, in genere soggetto più organizzato e preparato.

3. La garanzia del consumatore: ambito di applicazione ed il principio di conformità al contratto

    3.a. la disciplina contenuta negli artt. 128 e 129 Cod. Cons.
Veniamo, ora, agli aspetti più rilevanti di questo istituto, a partire dagli artt. 128 e 129 Cod. cons., i quali toccano due punti. 

   (a) Oggetto della garanzia: vale anche per l'auto usata (art. 128 cod. cons.):
L'art. 128 cod. cons. contiene delle norme di definizione, delle quali si esaminano quelle che qui interessano:

  - per consumatore s'intende "qualsiasi persona fisica che, nei contratti [n.d.r. quelli soggetti alla disciplina in oggetto], agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

  - coi termini venditore e produttore si fa riferimento, in modo interscambiabile, a "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti [n.d.r. quelli di cui alla disciplina della vendita dei beni di consumo]".

   -  la garanzia copre i "contratti di vendita" [v. comma 1] che hanno ad oggetto qualsiasi bene mobile, con esclusione dei beni oggetto di vendita forzata, oltreché le energie; la norma in esame menziona altresì "la vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente agli effetti non derivanti dall'uso normale della cosa" [v. comma 3].

   (b) il principio di conformità al contratto (art. 129 cod. cons.):
l'art. 129, comma 1, codice del consumo stabilisce che: "Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita".

Questa formulazione s'ispira all'art. 35 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 (c.d. legge uniforme sulla vendita internazionale) ed alla direttiva 1999/44/CE.

La finalità del disposto in parola è quella di "spingere" fin da subito il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto ed, in ogni caso, a determinare con precisione il risultato.

A tale scopo, aiuta l'elenco delle presunzioni di conformità previsto al comma 3, per il quale.
"Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti."

Nella pratica, se il consumatore contesta la mancanza di anche una soltanto delle suesposte circostanze (non dovendo queste ricorrere tutte insieme, stante l'inciso "se pertinenti" contenuto nella norma), significa che il bene è "difettoso" e che ci si può avvalere dei rimedi previsti dall'art. 130 Codice del Consumo (v. infra § 5.a.).

Si consideri, a questo punto, un aspetto di carattere processuale ed operativo: questa norma deve "fare i conti" con l'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.

Da tale disposto emerge che il consumatore dovrà allegare in modo puntuale che sin dalla consegna del prodotto esisteva un difetto di conformità del bene, fatto salvo il caso in cui il difetto si manifesti entro due anni dalla consegna del bene: v. infra § 4 e 7).

     3.b.  la prova liberatoria del venditore: contenuto
In relazione alle "dichiarazioni pubbliche" sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore (la pubblicità) l'art. 129, comma 4, Cod. Cons. precisa che il venditore non è vincolato se, in via alternativa, dimostra quanto segue:


a) che ignorava la dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) che la dichiarazione è stata corretta al più tardi al momento della conclusione del contratto ed il consumatore ne era a conoscenza (si pensi all'usanza francese di redigere minute a mano correttive di un modulo o formulario);
c) che la dichiarazione non ha influenzato la decisione di acquisto del consumatore.
Quindi, nel caso della dichiarazione corretta successivamente, la "smentita" del venditore è efficace se (e soltanto se) il consumatore l'ha percepita e conosce la differenza tra il messaggio pubblicitario e la rettifica personalizzata nel contratto.

    3.c.  Quando non vi è il difetto di conformità
Il difetto di conformità non si riscontra se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore lo conosceva o non poteva non conoscerlo con l'ordinaria diligenza.

Il difetto, altresì, non rileva ove sia stato cagionato dal consumatore stesso con istruzioni o con materiali da lui forniti al venditore (si pensi all'installazione di pezzi di ricambio nuovi su un'auto usata).

4.  Approfondimento: il concetto di "pregressa usura del bene di consumo"

L'art. 128, terzo comma, cod. cons. precisa che la garanzia sul bene di consumo usato si applica "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa". 

La precisazione aiuta a sgomberare il campo da diverse denunce di vizi concettualmente errate, eppure ricorrenti nella pratica: fino a quando il consumatore viene messo a chiara ed inequivocabile conoscenza da parte del venditore del fatto che il veicolo è usurato, di modifiche alle parti meccaniche, delle performance attuali etc. e l'acquisto viene accettato, non si può, subito dopo, denunciare il "difetto di conformità".

Resta, tuttavia, una zona grigia di "difetti di conformità" alla quale la norma non risponde con chiarezza.

Si deve guardare alle altre norme per trovare dei chiarimenti utili.

Anzitutto, l'esistenza di un difetto si presume che sia originario quando questo si è manifesto entro (e non oltre) sei mesi dopo la consegna del bene, a meno che la natura del bene lo escluda [v. art. 132, comma 3, cod. cons.]

Ad ultimo, per comprendere quali sono i difetti coperti dalla garanzia, bisogna prestare particolare attenzione al tipo di rimedio che si chiede al venditore, tra quelli previsti dall'art. 130 Cod. Cons. (v. infra)

5. I diritti del consumatore
    5.a. i rimediL'art. 130, rubricato "diritti del consumatore" stabilisce al comma 1 che il venditore "è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene".

La norma indica, altresì, quali sono i rimedi di cui dispone il consumatore che, rispettivamente, sono:

  a) quello del ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione;

  b) quello della riduzione adeguata del prezzo;

  c) ove a) e b) non siano praticabili, la risoluzione del contratto, ad eccezione che il difetto di conformità sia di lieve entità.

   5.b. l'eccessiva onerosità dei rimedi
Salta all'occhio la gradualità delle forme di protezione predisposte dall'ordinamento: la logica è quella di stabilire il rapporto di corrispettività tra la prestazione consumatore e quella del venditore. 

Infatti, la scelta del consumatore tra le varie tipologie di rimedi non è assoggettata all'arbitrio, ma è condizionata dalla regola dell'eccessiva onerosità.

Si nota, infatti, che la scelta si ritiene eccessivamente onerosa quando imponga al venditore spese irragionevoli, tenendo conto:

 a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità;
 b) dell'entità del difetto di conformità;
 c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore può richiedere, a propria scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorre una delle seguenti situazioni:

 1) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
 2) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine;
 3) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Infine, all'ottavo comma si fa riferimento al pregresso uso del bene, con la precisazione che "nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene".

   5.c. come si scelgono i rimedi
Giova, a questo punto della trattazione, un breve commento sui criteri che devono essere utilizzati per stabilire quando ricorre "l'eccessiva onerosità" od il consumatore abbia subito "notevoli inconvenienti".

Se è chiaro che i rimedi sono graduali, meno chiara è l'applicazione pratica e, d'altronde, la (voluta) genericità dei vocaboli usati dal legislatore non aiuta.

A tal riguardo, soccorrono i criteri di valore utilizzati pacificamente dalla giurisprudenza di merito italiana che sono, a sommi capi, i seguenti.

Anzitutto, si deve determinare (ricostruire) il valore del bene usato in sede di acquisto (nel nostro caso, l'autovettura usata: preziosa, quindi, è una stima del valore in funzione del pregresso utilizzo del mezzo anche tramite una perizia) e raffrontarlo a quello posteriore alla scoperta del difetto di conformità (nel gergo, il vizio) avendo riguardo alla minore utilità o valore che assume il bene.

La determinazione ed il raffronto, così fatti, consentono di stabilire un valore da utilizzare per scegliere il rimedio ed, al contempo, verificare che non sia eccessivamente oneroso per il venditore.

Vale in prima approssimazione un'utile equazione:
"spesa sostenuta = riduzione corrispondente del prezzo = determinazione della somma da restituire".
Tanto considerato, si deve sempre tenere conto del pregresso utilizzo nella determinazione della riduzione del prezzo: in sede giurisdizionale, tale elemento a valutazioni di carattere equitativo.

6. Termine per l'esercizio dei diritti
L'art. 132 stabilisce i termini per l'esercizio dei diritti da parte del consumatore. 

Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'art. 132, comma 1, ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Effettuata la denuncia, il consumatore ha diritto di azione verso il venditore entro ventisei mesi dalla consegna del bene.

7.  prontuario pratico
Si traccia un breve prontuario dei comportamenti che dovrebbe tenere il consumatore, alla luce degli istituti esaminati finora, sia nel negoziato che nell'insorgenza dei vizi.

Al momento dell'acquisto, il consumatore ha diritto che il veicolo, usato o meno, sia conforme al contenuto del contratto.

Nel caso di automobile usata, però, è necessario che l'attenzione del consumatore si concentri su tutti gli aspetti rilevanti della macchina, ricordando che un veicolo usato è un mezzo meccanico che ha già vissuto un periodo di vita e quindi appare opportuno verificare come è stato mantenuto il veicolo del precedente proprietario/proprietari.

Ecco alcuni suggerimenti:

1. quando acquistate un veicolo usato, fate verificare la condizione della macchina da un proprio professionista di fiducia, il cui compito sarà quello di operare una prima verifica meccanica e visiva dell'auto;
2. verificate il chilometraggio e, assieme al professionista, effettuate un giro di prova per accertare il funzionamento della macchina;
3. una importante verifica ha ad oggetto anche la "storia del veicolo" che può essere accertata attraverso una visita al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Occorre procurarsi i dati essenziali dell'auto, ossia:
- targa;
- numero del telaio;
- numero del motore.
Il PRA consente di verificare ogni dato storico della macchina ed accertare la conformità tra quanto comunicato dal venditore del veicolo usato e quanto attestato nei pubblici uffici. La ricerca può essere effettuata anche on line attraverso l'ACI (clicca qui).
4. sotto il profilo contrattuale, si raccomanda una elementare massima di prudenza: quella di leggere attentamente il contratto e chiedere lumi al venditore (e solo a lui, senza concentrarsi su altri soggetti, come il produttore) sul contenuto di ogni clausola, a partire da quelle più oscure. In tale fase, è consigliabile non procedere "alla cieca", ma seguire dei criteri di valutazione.

Il primo è quello fondato sulla personale e ragionevole aspettativa sull'usato: è intuitivo il fatto che un bene usato non vale quanto uno nuovo, per quanto sia stato custodito con cura.

Su questa base empirica, occorre verificare che quanto pubblicizzato sia compatibile con quanto dichiarato nel modulo o formulario predisposto dal concessionario e, ove possibile, visionare attentamente il veicolo.

Infatti, il venditore è obbligato a garantire la trasparenza dell'acquisto e a rimediare ai difetti dell'autovettura che non siano dovuti alla normale usura o alla manutenzione ordinaria, entro il periodo di garanzia di due anni (vedi qui).

Al momento della conclusione del contratto o della consegna del veicolo, è assai indicata la "precostituzione" di una prova della consegna del mezzo, ad esempio facendosi rilasciare una ricevuta dal venditore.

Ciò posto, si deve prestare attenzione a quando si manifesta il problema (vizio), prima ancora che alla sua natura: se si manifesta nei primi sei mesi dalla data della consegna del veicolo opera la presunzione che questi esistessero già originariamente e, di conseguenza, il consumatore potrà scrivere al venditore e denunciare i problemi riscontrati sulla macchina, lasciando che sia quest'ultimo a dimostrare che non vi sia alcun difetto o sia conseguenza della pregressa usura. 

Infine e tenendo conto dei termini di durata della garanzia, si raccomanda di denunciare tempestivamente il difetto di conformità, entro e non oltre due mesi dalla scoperta del vizio.

Assolve all'onere di denuncia sia una raccomandata a/r che una pec inoltrata al venditore.

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