La sentenza in commento, emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila il 22 novembre 2017, presenta il tema della gradualità dei rimedi di cui dispone il viaggiatore, nel caso in cui l’organizzatore gli rovini la vacanza, non per questo addivenendo alla rottura dei rapporti.
Non è infrequente che il consumatore, per il sol fatto di avere subito un sopportabile disagio, colga il pretesto per intentare cause dispendiose.
A nostro avviso, il caso in esame prende le mosse da una lettura particolare (e forse non completa) dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda: a fronte di un contratto di viaggio e di coupon che prevedevano la villeggiatura stabile presso una sola struttura vacanziera, i ricorrenti hanno contestato di avere soggiornato “nella stessa struttura due giorni in una stanza doppia con giardino, un giorno in camera doppia senza giardino e per il residuo periodo, nel bungalow con giardino” senza che la sistemazione fosse loro riferita.
Se è pur vero che diverse disposizioni, anche di derivazione comunitaria, impongono di valutare la gravità dell’inadempimento, tuttavia tale valutazione va contestualizzata: e, per certo, non costituisce il pretesto per condotte opportunistiche, prive di ragionevolezza e lealtà di giudizio.
Tale conclusione, oltre ad essere una norma di buon senso, è quello che si ricava dal principio di buona fede contrattuale (art. 1175 cod. civ.), il quale nella lettura offerta dal giudice impone, tra l’altro, di valutare qual è l’interesse dell’altro contraente e di evitare di risolvere il contratto quando il soddisfacimento del proprio può essere raggiunto tramite un rimedio che non metta a repentaglio il rapporto contrattuale.
L’applicazione di tale elementare principio viene svolta dalla Corte di Appello attraverso il seguente ragionamento: “Nel caso di specie, quindi, anche laddove quanto lamentato da parte appellante, ossia che la sistemazione fosse prevista, come da giornale di viaggio, nella medesima struttura ma in tre diverse e temporalmente successive collocazioni, ciò non avrebbe potuto rappresentare il lamentato fatto di inadempimento, poiché in ogni caso l'esistenza delle circostanze che individuano l'inadempimento deve valutarsi, comunque, nei termini di diritto comune, e, quindi, con riferimento alla gravità delle mancanze nell'ambito della valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti contraenti.
Conseguentemente, mentre si sarebbe potuta valutare in termini di grave inadempimento l'originaria prospettazione di un cambio di struttura alberghiera nel periodo del soggiorno, giacché il disagio connesso allo spostamento tra diverse strutture e diverse sistemazioni pur nella medesima località turistica incideva, negativamente ed in maniera apprezzabile, sulla fruizione e, soprattutto, sull'organizzazione del tempo ricreativo nell'ambito di una particolare vacanza qual è la luna di miele, non altrettanto poteva dirsi per gli spostamenti dedotti nel giornale di viaggio - peraltro affatto indicati nell'unico titolo abilitativo per la fruizione dei servizi, il voucher né nella proposta sottoscritta dalla C.P.A. - che avrebbero causato un disagio per niente predicabile in termini di effettivo pregiudizio risarcibile né, men che mai, di inadempimento.”
In definitiva, e a chiusura di tale condivisibile massima, non è mai errato ricordare che, a fronte del disagio patito all’interno di una struttura vacanziera, la contestazione dell’inadempimento contrattuale e la richiesta del risarcimento del danno costituisce un rimedio estremo, proprio di rapporti contrattuali irrimediabilmente deteriorati.
Diverso è il servizio alberghiero prestato al di fuori di personali aspettative: in tal caso, tuttavia, il rimedio più equilibrato è costituito dal reclamo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Elvira Buzzelli - Presidente
Dott.ssa Nicoletta Orlandi - Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli - Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
F.G. (C.F. (...) ) rappresentato e difeso dall'Avv. xxxxDott.ssa Elvira Buzzelli - Presidente
Dott.ssa Nicoletta Orlandi - Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli - Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 780/2010 in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21/3/2017 e promossa
DA
- APPELLANTE -
CONTRO
AGENZIA VIAGGI xxxx (C.F. (...) ) rappresentato e difeso dall'Avv. xxxx
- APPELLATO -
E NEI CONFRONTI DI
xxxxx SRL rappresentato e difeso dall'Avv. xxxxxx e dall'Avv. xxxxxx
- APPELLATO -xxxxx SRL rappresentato e difeso dall'Avv. xxxxxx e dall'Avv. xxxxxx
Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova n. 109/2010, depositata il 15/3/2010
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, respingeva la domanda con cui il F. chiedeva accertare l'inadempimento del contratto di acquisto di pacchetto turistico da parte delle convenute, odierne appellate, che non avrebbero garantito all'attore la permanenza nel periodo richiesto nella stessa struttura alberghiera dedotta in contratto, il Palm Beach Resort xxxxx, e nella stessa sistemazione alloggiativa e disporsi la condanna delle convenute alla restituzione dell'acconto versato ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dall'Agenzia di Viaggi xxxxx relativa al pagamento del costo del viaggio consistente nell'esborso del totale corrispettivo all'organizzatore, condannando infine il F. alle spese di lite.
La decisione del Tribunale, che ha escluso l'inadempimento grave dell'agenzia e del tour operator ed affermato quella del F. alle obbligazioni di cui al contratto 8/8/2001, si fonda sulle risultanze documentali e segnatamente sui voucher datati 10/8 consegnati al F. il 16/8/2001, prima della partenza del 18/8, e riportanti l'inequivoca indicazione dell'unica sistemazione presso il resort prescelto e nel bungalow Garden desiderata dal F., che ivi aveva intenzione di trascorrere la propria luna di miele con la propria coniuge, e sull'irrilevanza della diversa indicazione riportata sul giornale di viaggio, ove le sistemazioni del periodo contemplavano un soggiorno, presso il medesimo Palm Beach Resort, in camera doppia per due giorni, in altra camera doppia per un giorno e la sistemazione nel bungalow garden per il resto del soggiorno fino alla partenza, oltre alla considerazione che le contestazioni del F. alla diversa sistemazione risultante nel giornale di viaggio fossero antecedenti alla ricezione dei voucher, siccome effettuate con il telegramma datato 12 agosto.
L'appellante censura la decisione del Tribunale rilevando innanzitutto l'erronea considerazione della data del telegramma inviato all'agenzia da parte del F., in quanto lo stesso non era datato, come ritenuto dal Giudice, 12/8/2001 ma 17/8/2001, ossia il giorno immediatamente successivo alla ricezione dei voucher e del giornale di viaggio che, costituendo un unico documento, evidenziavano il contrasto tra le sistemazioni nelle stanze.
Evidenzia, quindi, sussistere la prova documentale dell'inadempimento, poichè il voucher, che conteneva solo una generica prenotazione presso il Pearl Beach Resort dal 20 al 30 agosto, ed il giornale di viaggio, tra loro contrastanti in ordine alla sistemazione, costituivano un unico documento consegnato al F. il 16/8/2001 e che questi il giorno successivo aveva contestato la discrepanza invitando l'agenzia a provvedere al rispetto delle pattuizioni, sostituendo, quindi, la prenotazione delle tre stanze risultante dal giornale di viaggio nell'unica sistemazione bungalow Garden dovuta, e comunicando l'intenzione che in difetto avrebbe legittimamente receduto dal contratto riservandosi ogni azione per danni.
Evidenzia, quindi, che il silenzio successivo alla comunicazione telegrafica da parte dell'agenzia comprovava la sussistenza dell'inadempimento o inesatto adempimento al contratto di viaggio, richiamando, quindi, la disciplina del D.Lgs. n. 111 del 1995 in ordine all'onere probatorio facente carico all'agenzia ed al tour operator della sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore in ordine all'inadempimento del contratto di acquisto di pacchetto turistico, ritenendolo affatto assolto.
Insisteva, quindi, nella propria domanda di accertamento dell'inadempimento e di condanna alla restituzione dell'acconto ed al risarcimento del danno da inadempimento, richiamando all'uopo i criteri di liquidazione equitativa seguiti da alcuna giurisprudenza in fattispecie similari.
L'appellante censurava, altresì, la sentenza nel capo in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'Agenzia xxxxxx, ritenendo che la domanda non potesse essere accolta alla luce del precedente inadempimento dell'Agenzia e che, per come formulata in termini di indebito, non si sarebbe potuta correttamente interpretare come domanda risarcitoria, ritenendo, quindi, sussistere un vizio di ultra petizione della sentenza impugnata.
Contestava, inoltre, la correttezza della determinazione del danno risarcito, ammontante all'intero saldo del pacchetto turistico, ritenendo che, poichè l'Agenzia aveva comunicato l'annullamento del viaggio al tour operator, il pregiudizio effettivamente subito non avrebbe potuto eccedere la misura della penale calcolata secondo le condizioni generali di viaggio e ritenendo non compiutamente dimostrato l'effettivo pagamento al tour operator da parte dell'agenzia dell'intero corrispettivo del viaggio.
Si costituiva la xxxxxx srl, contestando l'ammissibilità dell'appello per il difetto di specificità dei motivi e, comunque ritenendo la infondatezza dell'appello evidenziando come solo i voucher costituivano il titolo per la fruizione dei servizi turistici acquistati e che a fronte della consegna di voucher conformi alle richieste dell'appellante ed alle prenotazioni effettuate, l'appellante non si era presentato alla partenza del viaggio prenotato e che correttamente il Tribunale ha rilevato che le eventuali difformità tra voucher e programma di viaggio legittimavano l'appellante alla sola richiesta di chiarimenti e non già a recedere dal rapporto o invocarne il fatto risolutivo addebitabile alla responsabilità del tour operator, anche alla luce del fatto che l'appellante nel proprio telegramma richiedeva la sostituzione del voucher, titolo pienamente conforme ai desiderata del cliente ed alle obbligazioni dedotte in contratto.
Concludeva, quindi, per il rigetto del gravame, ritenendo la sentenza pienamente corretta, e la vittoria delle spese.
Si costituiva l'Agenzia xxxxxx, contestando le ragioni dell'appello evidenziando l'insussistenza del dedotto inadempimento, poichè i voucher costituivano gli unici titoli abilitativi per ricevere le prestazioni dei servizi ed erano totalmente conformi alle richieste del cliente ed al contenuto del contratto di viaggio e ritenendo pienamente corretta la decisione del Tribunale in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Concludeva, quindi, per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 21/6/2016 le parti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale e successivamente depositavano i rispettivi scritti difensivi conclusionali e in replica. Successivamente la causa, rimessa sul ruolo per la riassegnazione a nuovo Collegio, veniva chiamata all'udienza del 21/3/2017 e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
Motivi della decisione
1. Deve preliminarmente evidenziarsi l'ammissibilità del gravame, contestata dagli appellati in relazione al difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
1.1. L'appello, infatti, è ammissibile in quanto dal suo tenore sono pienamente specificate le ragioni dell'impugnazione e la riferibilità ai motivi della decisione, avendo l'appellante evidenziato che la sussistenza dell'inadempimento o imperfetto adempimento del contratto di viaggio discendesse dalla discrepanza tra voucher e programma di viaggio costituenti un unico documento che legittimava l'appellante alla fruizione delle prestazioni, si da rendere pienamente legittima la propria attività negoziale, successiva alla ricezione dei documenti di viaggio, finalizzata al rispetto delle pattuizioni ed al recesso dal contratto.
1.2. Anche le ragioni di gravame in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale appaiono correttamente specificate, poichè si incentrano sulla validità della prova del danno e sulla sua effettività in relazione al contenuto della sentenza impugnata.
L'appello è, in ogni caso, infondato.
2.1. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che costituendo i voucher gli unici titoli abilitativi per il cliente relativamente alla fruizione dei servizi prenotati, la loro conformità alle disposizioni del contratto di viaggio, che prevedeva, per quanto in contestazione la sistemazione presso il Palm Beach per due persone per il periodo di 10 notti in mezza pensione, rendeva irrilevante, ai fini della valutazione dell'esistenza di un inadempimento o di un imperfetto adempimento, il contenuto del programma di viaggio che prevedeva, invece di un'unica sistemazione presso la struttura prescelta per tutto il periodo, che il soggiorno fosse fruito nella stessa struttura due giorni in una stanza doppia con giardino, un giorno in camera doppia senza giardino e per il residuo periodo, nel bungalow con giardino che costituiva la soluzione di maggior gradimento della parte appellante.
2.2. L'istruttoria orale, poi, in unione alla produzione documentale che dà conto anche delle diverse proposte di viaggio e dello spostamento dell'originaria data e del ridimensionamento del periodo di viaggio della coppia (cfr. docc. prodotti dall'appellata xxxxx srl in prime cure), ha consentito di ricostruire le vicende contrattuali nei termini così come rappresentati dagli appellati che, a fronte di un contratto di viaggio sottoscritto a ridosso della partenza, hanno comunque provveduto a garantire, con l'emissione dei relativi voucher, la sistemazione voluta dal cliente presso la medesima struttura, dopo avere individuato soluzioni che non avrebbero garantito il dovuto perfetto adempimento delle obbligazioni richieste.
2.3. I testi escussi, infatti, hanno confermato che la prenotazione effettuata presso il Palm Beach Resort era conforme al contenuto del voucher.
2.4. Così, infatti, le dichiarazioni rese dalla teste L., rese all'udienza del 23/11/2006 che confermava come la prenotazione dei servizi di soggiorno fosse conforme alla proposta sottoscritta in atti ed ai voucher conseguentemente emessi e prevedesse un'unica sistemazione alloggiativa per i dieci giorni a xxxxx presso il Palm Beach, e dei testi P. e e P., escussi all'udienza del 7/12/2005.
2.5. Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la discrepanza tra il programma di viaggio ed i voucher, se da un lato rendeva giustificabile la pretesa dell'appellante a ricevere chiarimenti in ordine alla evidenziata discrepanza, non ne legittimava in ogni caso il recesso, giacchè i soli voucher, così com'è prassi nei servizi turistici, erano i soli titoli rappresentativi dei servizi oggetto della prenotazione anche nei rapporti con i fornitori finali del servizio stesso.
2.6. Deve, poi, considerarsi che il voucher prodotto in giudizio rappresentava esattamente la prestazione alloggiativa dovuta a norma di contratto, giacchè si riferiva al bungalow doppio con giardino per l'intero periodo dal 20 al 30 agosto 2001 presso la struttura prescelta, il Palm Beach Resort.
2.7. Deve, altresì considerarsi che l'erronea indicazione, da parte del Tribunale, della data del telegramma - 12 agosto invece di 17 agosto - non rende fondato il gravame, laddove solo si consideri che gli appellati hanno fornito la dimostrazione con i voucher e le prove testimoniali addotte, del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2.8. Deve, poi, evidenziarsi come lo stesso contenuto del telegramma richiama, a sostegno delle contestazioni dell'inadempimento - che peraltro si reiterano in relazione "molteplici ed inaccettabili trasferimenti in xxxxxx" -, circostanze del tutto non attinenti alla fattispecie, giacche si riferisce a sistemazioni in strutture diverse e non già a diverse collocazioni nella medesima struttura alberghiera e, soprattutto, in quanto invita l'agenzia alla sostituzione dei voucher, quando proprio tali documenti erano assolutamente corretti anche per quanto attiene all'unica sistemazione nel bungalow con il giardino nel Palm Beach Resort (la dicitura del voucher RM/4632/01 del 108/2001 è inequivoca: "ONE DBL GDN BUNGALOW IN 20/AUG/01 OUT 30 AUG/01 DAILY HALF BOARD").
2.9. Le suddette circostanze rendono evidente, ancor più con la data correttamente riferita ad epoca successiva alla consegna dei voucher, l'intento meramente pretestuoso della contestazione di una condotta inadempiente dell'agenzia e la violazione del precetto di generale buona fede contrattuale, ex art. 1175 c.c., che avrebbe imposto all'appellante l'obbligo di chiedere, al più, chiarimenti alla propria agenzia circa la discrepanza tra quanto recato nei titoli abilitativi (voucher) per la fruizione del servizio - pienamente aderente ai termini del contratto - e la descrizione dei servizi stessi - che li rappresentavano in modo lievemente difforme.
2.10. Deve, peraltro osservarsi che per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n.15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106).
2.11. Ne consegue, quindi, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (confr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l'interesse alla conservazione del rapporto contrattuale e del relativo vincolo.
2.12. Ne consegue che il giudizio di pretestuosità della condotta dell'attore che allega l'inadempimento della controparte, si risolve nel riconoscimento della scarsa importanza dell'inadempimento dedotto, avuto riguardo all'interesse dell'altra, a un interesse, cioè, che poteva essere preservato senza ricorrere al mezzo estremo dell'ablazione del vincolo, puranche dedotto in termini di mero accertamento.
2.13. Nel caso di specie, quindi, anche laddove quanto lamentato da parte appellante, ossia che la sistemazione fosse prevista, come da giornale di viaggio, nella medesima struttura ma in tre diverse e temporalmente successive collocazioni, ciò non avrebbe potuto rappresentare il lamentato fatto di inadempimento, poichè in ogni caso l'esistenza delle circostanze che individuano l'inadempimento deve valutarsi, comunque, nei termini di diritto comune, e, quindi, con riferimento alla gravità delle mancanze nell'ambito della valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti contraenti.
2.14. Conseguentemente, mentre si sarebbe potuta valutare in termini di grave inadempimento l'originaria prospettazione di un cambio di struttura alberghiera nel periodo del soggiorno, giacchè il disagio connesso allo spostamento tra diverse strutture e diverse sistemazioni pur nella medesima località turistica incideva, negativamente ed in maniera apprezzabile, sulla fruizione e, soprattutto, sull'organizzazione del tempo ricreativo nell'ambito di una particolare vacanza qual è la luna di miele, non altrettanto poteva dirsi per gli spostamenti dedotti nel giornale di viaggio - peraltro affatto indicati nell'unico titolo abilitativo per la fruizione dei servizi, il voucher nè nella proposta sottoscritta dalla C.P.A. - che avrebbero causato un disagio per niente predicabile in termini di effettivo pregiudizio risarcibile nè, men che mai, di inadempimento.
3. Del pari infondato è il gravame afferente il capo della sentenza che ha condannato il F. a pagamento del saldo prezzo del viaggio.
3.1. Posta l'insussistenza di alcun inadempimento dell'agenzia alle obbligazioni contrattuale, era sicuramente dovuto dal F. il pagamento del prezzo dei servizi di cui non ha ritenuto di voler fruire, ancor più dinanzi alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del costo del viaggio al tour operator da parte dell'agenzia.
3.2. La domanda, infatti, non concerneva un'ipotesi di responsabilità risarcitoria da inadempimento, così come erroneamente dedotto dall'appellante nel suo gravame, ma ineriva l'adempimento delle obbligazioni del F. fondate sul valido ed efficace contratto inter partes.
3.3. Erroneo è inoltre il richiamo dell'appellante al principio inademplendi non est adimplendum per dedurre l'inammissibilità della domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, alla luce della discrasia temporale delle prestazioni e del fatto che il pagamento dei servizi di cui al contratto di viaggio doveva essere precedente alla relativa fruizione, circostanze queste contemplate nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 1460 c.c. per escludere la legittimità della proposizione della relativa eccezione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del D.M. n. 55 del 2014, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida, per ciascuna delle parti appellate, in Euro 3.777,00, oltre al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2017.
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