Questa domenica siamo lieti di segnalarvi la recente ordinanza della Cassazione che ha sancito l'obbligo a carico della Fondazione Arena di Verona di rimborsare i biglietti agli spettatori per gli spettacoli interrotti a causa del maltempo.
La vicenda
Nel caso di specie, la Fondazione si era rifiutata di rimborsare un gruppo di consumatori pugliesi che, dopo aver acquistato i biglietti per assistere ad un opera all'Arena di Verona, erano stati costretti a rinunciare alla visione integrale dello spettacolo, interrotto a causa della pioggia.
La Fondazione, richiamando il proprio regolamento, aveva escluso la possibilità del rimborso preteso dai consumatori, insistendo sulla circostanza che tale avvertimento era chiaramente indicato sul biglietto.
I consumatori si erano rivolti al giudice civile ottenendo il rimborso integrale della somma pagata, costringendo la Fondazione a rivolgersi alla Cassazione per evitare di dover pagare la somma stabilita dal Tribunale di Taranto.
La Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto di dover confermare la decisione assunta dal giudice di merito considerando legittima la richiesta di rimborso e ciò anche nel caso in cui il biglietto (documento rappresentativo del contratto) non preveda tale ipotesi.
Il Giudice di legittimità ha dato piena applicazione ai principi del Codice Civile, ossia una parte non può pretendere la propria prestazione nel caso in cui la controprestazione sia divenuta impossibile.
La Fondazione non può pretendere il pagamento del biglietto, laddove lo spettacolo offerto - e pagato dal consumatore - sia divenuto impossibile a causa del maltempo.
Ed il rimborso è integrale anche laddove l'opera in oggetto sia stata anche solo parzialmente rappresentata, in quanto lo spettacolo deve essere considerato quale prestazione unica e quindi, anche la conclusione anticipata della rappresentazione legittima il consumatore ad ottenere la restituzione dei soldi.
Tale diritto sussiste, anche laddove il contratto d'acquisto preveda diversamente, e ciò in contrasto alle informazioni parziali ed errate che spesso vengono divulgate in queste circostanze dagli organizzatori di opere e/o concerti.
Di seguito, l'Ordinanza n. 8766/2019 pronunciata dalla Cassazione Civile, III^ Sezione.
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